Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 30 gennaio – 1° aprile 2014, n. 7567
Omissis …..
“L’agente di commercio può recedere per giusta causa per il caso in cui la preponente, in virtù del mutamento dei rapporti commerciali tra quest’ultima e una società terza, diminuisca drasticamente il suo portafoglio clienti, la zona di competenza e conseguentemente il fatturato sviluppatile (ad es. dimezzandolo)?”.
Il motivo è fondato.
La Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che la riduzione dell’area commerciale, era stata causata da un mutamento del quadro commerciale ricollegabile ad un accordo intervenuto tra Nextiraone, Alcatel e Comtel e quindi pur avendo riconosciuto anche la giusta del recesso daparte dell’agente, il quale aveva il diritto di esclusiva nella zona costituita dalla province di Trento e Bolzano, ha tuttavia escluso l’inadempimento della società mandante, affermando che il fatto di un terzo aveva condizionato la scelta operativa delle parti.
L’affermazione non è condivisibile, in quanto la società preponente con il suo comportamento ha comunque determinato la drastica riduzione degli affari dell’agente e della sua zona di competenza, non potendosi giustificare l’esclusione di un profilo di colpa della stessa società con il richiamo alla strategia di vendita della Acatel, società terza, che aveva sottratto l’area commerciale di vendita di prodotti più produttiva affidandola alla concorrente Comtel proprio per la zona riservata al M. .
2.1 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione circa più punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 CPC).
La censura investe la parte della sentenza impugnata che ha escluso l’applicabilità della richiamata norma civilistica, ritenendo che la disciplina degli accordi economici collettivi fosse più favorevole rispetto a quella legale.
Il M. a sostegno del proprio assunto richiama sentenza 23 marzo 2006, in causa C-465-04, della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ed anche precedenti di questa Corte, evidenziando che sussistevano tutte le condizioni previste per l’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 Cod. Civ., avendo esso ricorrente “sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti” ed apparendo equo il pagamento di tale indennità “tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde”.
Viene formulato al riguardo il seguente quesito di diritto: “In materia di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, il confronto tra la disciplina di cui all’art. 1751 Cod. Civ. e la disciplina collettiva va effettuato ex ante,ossia la momento della stipulazione del contratto di agenzia commerciale, oppure ex post, cioè alla cessazione del rapporto, tenendo conto dei risultati concreti cui condurrebbe l’applicazione di diversi parametri (legale o collettivo) nel caso concreto?”.
2.2 Il motivo è fondato in base alle seguenti considerazioni. L’art. 1751 Cod. Civ. così recita:
“All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
– l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Lo stesso articolo prevede che “L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dagli agenti negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”.
Lo stesso art. 1751 al penultimo comma dispone che le disposizioni ivi contenute “sono inderogabili a svantaggio dell’agente”.
Il testo attualmente vigente della richiamata norma rappresenta il risultato di successivi interventi del legislatore, che, modificata l’originaria norma del codice con il D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303 (emanato in attuazione della Direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti), a seguito di procedura di infrazione avviata dalla Commissione delle Comunità Europee, ha ancora innovato tale disciplina con il D.Lgs. 15 febbraio 1999 n. 65, allo scopo di dare più fedele attuazione alla direttiva comunitaria in materia, come stabilito dalla legge di delega 24 aprile 1998 n. 128.
Occorre, dunque, che all’atto della cessazione del rapporto,si presti particolare attenzIone alle indennità che permangono in capo all’Agente pur in presenza di una risoluzione per “giusta causa”.
A cura dell’Avvocato Maria Rosaria Pace