Agenti di Commercio – Per la quantificazione di tale indennità le parti stipulanti il presente Accordo precisano che l’indennità meritocratica sia pari al valore massimo previsto dall’articolo 1751 del codice civile depurato da quanto dovuto a titolo di FIRR e indennità suppletiva di clientela e quindi definitivamente quantificato secondo le diverse ipotesi descritte nella tabella di seguito riportata.

Per la determinazione percentuale dell’incremento si porranno a confronto i valori del volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente, all’inizio del rapporto (valore iniziale), con i valori del volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente, al termine del rapporto (valore finale).
In alternativa, in accordo tra le parti o in mancanza dei dati del fatturato richiesti, per la determinazione percentuale dell’incremento si porranno a confronto i valori delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per la clientela affidata all’agente, all’inizio del rapporto (valore iniziale) con i valori delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per la clientela affidata all’agente, al termine del rapporto (valore finale).
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, e/o la clientela, e/o i prodotti, e/o le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati/considerati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui contemplati.
ho chiuso la mia partita iva da agente di commercio e la relativa posizione ENASARCO , in data 30/06/2025 , mi spetta l’indennità meritocratica e/o l’indennità di clientela ?
E nel caso , queste indennità devono essere riconosciute dalla mandante ?
All’atto della cessazione del rapporto competono all’agente diverse indennità.
FIRR dell’anno(quello degli anni precedenti e’ accantonato presso Enasarco )
Indennità dì clientela e indennità meritocratica .
Di regola dovrebbero essere corrisposte dalla Mandante entro 60 giorni ma purtroppo non sempre ciò accade per cui si rende necessario un Interventi per richiederle .
SALUTI .