A quale Agente spettano le provvigioni sugli ordini “continuativi “?

di | 2 Aprile 2024

Il primo comma dell’art. 1748 c.c. dispone che l’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi dal preponente durante il contratto quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

Il successivo comma 3 dispone altresì che
“L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti”.

In proposito, l’articolo 6 dell’A.E.C. dell’Industria del 30 luglio 2014 dispone che “qualora la promozione e l’esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diversi accordi fra le parti per un’equa ripartizione della provvigione stessa”. In termini analoghi, sebbene con qualche differenza, si esprime l’art. 4 dell’A.E.C. Commercio del 16 febbraio 2009, che dispone che “quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l’affare, la provvigione compete all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti”.

A cura dell’Avv. Maria Rosaria Pace

Consulente nazionale di TrovoAgente.it

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