Differenze
In via preliminare, è opportuno evidenziare la differenza tecnico giuridica della figura di agente di commercio da quella di procacciatore d’affari, in quanto, se formalmente possono apparire due figure simili, in realtà vi sono enormi distinzioni sotto il profilo sostanziale.
Secondo l’art. 1742 c.c. “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.”
La figura del procacciatore d’affari (contratto atipico in quanto non disciplinato dal nostro c.c.) si concreta nell’attività più limitata di chi senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale ed episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al committente da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni (sent. Cass. 23 aprile 2009, n. 9686).
Sovente Casa Mandante, al fine di eludere il pagamento dei versamenti previdenziali Enasarco ed anche per non riconoscere le dovute indennità al termine del rapporto di collaborazione professionale “abusa” di tale istituto giuridico celando, quindi, dietro un contratto di procacciatore d’affari un vero e proprio rapporto di agenzia, il tutto in danno dell’agente, il quale, in linea teorica, non potrà richiamare norme codicistiche e collettive che tutelano la propria figura.
Quali sono gli elementi affinché il procacciatore d’affari possa qualificarsi come agente e quindi reclamare le dovute indennità?
In via esemplificativa e non esaustiva, vengono indicati di seguito gli elementi più rilevanti:
- Ripetizioni di ordini con i medesimi clienti;
- Mail aziendali di sollecito all’incasso;
- Mail aziendali di copia commissioni;
- Estratti conto provvigionali
- Zona determinata
- Continuità della prestazione lavorativa
Pertanto, a mio avviso, anche in presenza di un contratto di procacciatore d’affari è possibile richiedere le dovute indennità di fine rapporto, in tutti i casi in cui è possibile dimostrare in via documentale che l’attività principale risulta essere quella di agente e non già di procacciatore.
A cura dell’Avv. Maria Rosaria Pace
Buongiorno
Sono un agente di commercio mono mandato ,
Lavoro con la mandante da circa 12 anni,
Quali sono le mie indennità in caso di recesso del cantratto da parte della mandante?
Grazie
Cordiali Saluti
In caso di disdetta ordinaria spettano le indennità previste dagli AEC ovvero
FIRR(dell’anno -perché il precedente e’ accantonato presso Enasarco )
Indennità di clientela
Indennità meritocratica (se sussistono i presupposti )
In alternativa si può richiedere l’indennità ex art 1751 c.c.
Vi sono poi indennità accessorie quali
-incasso
-patto di non concorrenza
-attività dì merchandising.
Chiaramente occorrerà valutare di volta in volta il contratto
Saluti cordiali
Avv Maria Rosaria Pace
Sono un Sub Agente presso un’agenzia da diversi anni dove ho gestito delle aziende che oggi non gestisco piu’ per motivi dipendenti solo esclusivamente che riguardano appunto l’agenzia, ma non ho mai percepito nulla.
Se vi sono i presupposti, si potranno certamente richiedere le indennità di fine rapporto derivanti dall’attività espletata.