Agente o procacciatore ?

di | 21 Settembre 2024

Contratto di agenzia e di procacciamento di affari

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8500/2023, del 02.10.2023, si è pronunciato in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi previdenziali dei collaboratori della società opponente, i quali avevano prestato attività di agenzia, dal 2014 al 2018, e non potevano essere qualificati come meri procacciatori di affari.

Secondo il giudice gli elementi distintivi del contratto di agenzia sono la continuità, la stabilità, la conclusione di contratti in una determinata zona, mentre il rapporto di procacciamento di affari si
concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità e in via episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore, da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali
commissioni. (segue dopo il video).

<< La corresponsione da parte del datore di acconti e saldi è incompatibile con il rapporto di procacciamento di affari, attestando di contro la stabilità e continuità dello stesso e quindi l’esistenza di un contratto di agenzia>>
La Corte d’Appello di Roma, pronunciatasi il 31.07.2023, ha chiarito che «Va aggiunto che il
compenso era riconosciuto sugli affari “che abbiano avuto regolare esecuzione”, elemento che mal si adatta alla figura del procacciatore il cui compenso è riconosciuto per la sola conclusione dell’affare a prescindere da quanto incasserà il preponente (cfr. Sent stessa Sezione n.
945/2022); che le fatture di ciascun preposto recavano numerazione in prevalenza progressiva, a denotare che tale era la principale entrata professionale del soggetto; che la preponente forniva ai collaboratori documentazione tecnica per lo svolgimento del loro incarico e moduli per la raccolta
di ordini (circostanza questa che mal si concilia con l’occasionalità dell’incarico e depone ancora una volta per la sua stabilità). Quanto all’assenza della previsione di una zona specifica di attività, considerato che qui si tratta di fornire la prova contraria ad un assunto assistito da un
riconoscimento di debito, è noto che “la configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo
nel fatto che l’atto di conferimento dell’incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l’incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano” (ex plurimis Cass.n. 20322/2013); quanto alla durata annuale rinnovabile, di fatto si è trattato di rapporti intensi e pluriennali, come del resto garantito e reso possibile dal rinnovo automatico salvo disdetta da inoltrarsi almeno trenta giorni prima della scadenza».

A cura dell’Avv. Maria Rosaria Pace

Consulente Nazionale TrovoAgente.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *