“In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla PRESCRIZIONE quinquennale ex articolo 2948 n. 5 Codice Civile e non all’ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto” (Cassazione n. 15798/2008).
L’agente invece DECADE dal diritto all’indennità prevista dall’art 1751 c.c. se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.
La medesima regola in termini di decadenza vale anche per l’indennità prevista dagli ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI
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A cura dell’Avv. Maria Rosaria Pace
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