La Cassazione civile sez II, con la sentenza 30/01/2017 n° 2289 riconosce come sia “evenienza comune” che all’agente sia affidato, nel corso del rapporto di agenzia, l’ulteriore incarico di svolgere attività accessorie rispetto a quelle principali previste dalla normativa ex art 1742 c.c. citando ad esempio “la tenuta in deposito di prodotti del preponente, la corretta esposizione e presentazione dei prodotti nei punti vendita, così come ulteriori attività collegate all’evoluzione della distribuzione”.
Tali attività accessorie possono essere qualificate come oggetto di autonomi contratti, da considerarsi come collegati al contratto di agenzia (ritenuto principale).
Per cui, qualora l’agente provveda a svolgere, oltre all’attività prevista dal contratto di agenzia, anche ulteriori attività accessorie a vantaggio della Casa Mandante , tali attività dovranno essere appositamente retribuite con un compenso a parte così come stabilito dagli AEC.
01/2017 n° 2289 riconosce come sia “evenienza comune” che all’agente sia affidato,nel corso del rapporto di agenzia, l’ulteriore incarico di svolgere attività accessorie rispetto a quelle principali previste dalla normativa ex art 1742 c.c. citando ad esempio “la tenuta in deposito di prodotti del preponente, la corretta esposizione e presentazione dei prodotti nei punti vendita, così come ulteriori attività collegate all’evoluzione della distribuzione”.
Tali attività accessorie possono essere qualificate come oggetto di autonomi contratti, da considerarsi come collegati al contratto di agenzia (ritenuto principale).
Per cui, qualora l’agente provveda a svolgere, oltre all’attività prevista dal contratto di agenzia, anche ulteriori attività accessorie a vantaggio della Casa Mandante, tali attività dovranno essere appositamente retribuite con un compenso a parte così come stabilito dagli AEC.
A cura dell’Avvocato Maria Rosaria Pace
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