I rappresentanti e gli agenti di commercio procacciano clienti e concludono contratti in nome e per conto dell’impresa dalla quale sono incaricati, in virtù di un mandato; per queste attività l’impresa riconosce loro una provvigione sugli affari conclusi.
Il contratto tra agente e mandante deve essere redatto per iscritto come disciplinato dall’articolo 1742 del codice civile anche se in molti casi viene sostituito dalla lettera di incarico che costituisce un mandato. Naturalmente l’Agente è obbligato ad assicurare una collaborazione continua all’imprenditore mandante.
L’impresa invece ha l’obbligo di offrire all’agente il diritto di esclusiva, come disciplinato dall’articolo 1743 del codice civile, che specifica che la mandante non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività (es. settore vinicolo). Questo diritto di esclusiva è strettamente legato ad una zona, cioè l’area entro la quale l’agente può esercitare la propria attività di rappresentanza, per la quale tutta la clientela acquisita risulta di competenza dell’agente, anche se non questo non ha promosso l’affare.
Il rappresentante, a differenza di un agente, può firmare in nome della mandante (vincolando la società) in quanto munito di procura e ha anche facoltà di quietanzare le fatture.
L’agente di commercio può essere monomandatario o plurimandatario a seconda che lo stesso opera per una o più imprese le quali non devono essere in concorrenza tra di loro.
Il molti casi può accadere che la società mandante affida merce in deposito all’agente. Altro caso è la rappresentanza con deposito con la quale la società mandante affida merce in deposito all’agente; ciò per facilitare la distribuzione dei prodotti. Naturalmente l’agente che riceve la merce in deposito ha l’obbligo di custodirla e di restituirla non appena la società ne faccia richiesta.
Esistono poi altre figure come gli agenti generali, che svolgono attività di coordinamento e controllo a fronte di un compenso addizionale, il commissario che è un soggetto che, dietro mandato, acquista e vende beni per conto del committente, il concessionario che è un imprenditore che acquista e rivende beni in una determinata zona, solitamente affidatagli in esclusiva, il mediatore che è colui che mette in relazione le parti per la conclusione dell’affare, il piazzista che è il dipendente dell’imprenditore assunto stabilmente dall’impresa con l’incarico di piazzare un prodotto in una determinata area, il procacciatore d’affari che ha le medesime funzioni dell’agente di commercio ed il subagente, che è la persona della quale si avvale l’agente per attività su una zona molto ampia e difficilmente gestibile.
Come descritto nell’articolo 1748 del codice civile, l’agente ha diritto alla provvigione, che sorge nel momento esatto in cui l’operazione viene conclusa, indipendentemente dall’avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del cliente o dall’incasso della fattura. Tuttavia, sono sempre più frequenti i casi in cui la mandante cerca di ridurre i tempi di incasso e offre all’agente un’ulteriore provvigione sull’incassato a titolo di incentivo.
Fonte: www.pmi.it