La differenza tra “monomandatario” e “agente in esclusiva”, e’ un argomento sul quale spesso vi è confusione anche nel mondo degli stessi agenti.
A sostegno di tale argomentazione prendiamo come riferimento la recente sentenza della Corte d’Appello di Brescia (n.60/2016) la quale ha ribadito la differenza sostanziale tra i due aspetti sopracitati.
Nella prassi vengono solitamente confusi i due concetti, essendo considerati sinonimi. Al fine di meglio comprendere la differenza tra le due figure è opportuno dare una definizione distinta:
- l’agente monomandatario, il cui aspetto è previsto dagli Accordi Economici Collettivi, è colui il quale promuove esclusivamente un’azienda (con specifica pattuizione) e non assume incarichi da altre ditte anche se non in concorrenza.
- L’agente in esclusiva, regolato anche dal Codice Civile, invece, è colui che si impegna verso la preponente a non assumere, per la medesima zona e per lo stesso ramo di affari, incarichi da parte di altre imprese in concorrenza.
Mentre il monomandato richiede uno specifico accordo tra le parti, l’esclusiva è un elemento naturale del rapporto di agenzia, che sussiste in ogni accordo negoziale, senza che lo si debba espressamente indicare. Le parti, tuttavia, nel contratto che stipulano, possono eliminare l’ “’esclusiva” dalla disciplina del proprio rapporto. Questa eccezione può riguardare entrambe le parti, ma anche una sola. E’ bene che l’agente presti attenzione al momento della sottoscrizione del mandato, in quanto può accadere che Casa Mandante inserisca nell’accordo soltanto l’esclusiva a proprio vantaggio, determinando, in poche parole, che, da un lato, la preponente possa avvalersi di più agenti nella medesima zona e per lo stesso ramo di affari, mentre, dall’altro, l’agente non possa assumere altri mandati in concorrenza.

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