Ogni diritto si estingue per prescrizione se il suo titolare non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge, in generale nel termine dei 10 anni (artt. 2934 e 2946 c.c. )
Il diritto dell’Agente ad ottenere il pagamento delle indennità di cessazione del rapporto è stata questione controversa, in quanto, nella fattispecie, l’art. 2948 c.c. riporta testualmente al punto 5) che rientrano nel termine prescrizionale dei 5 anni le “ indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro” non specificando, però, se tale normativa si applichi solo per i contratti di lavoro subordinato o se si estenda anche ai contratti di lavoro parasubordinato: ci si chiedeva quindi, se, ai fini della richiesta per le indennità si dovesse applicare la disciplina della prescrizione ordinaria (decennale) o quinquennale.
A tale proposito la Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, con la Sentenza del 12 giugno 2008, n. 15798 ha chiarito che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, cod. civ. e non all’ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato,
in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto; ne consegue che, anche con riguardo all’indennità sostitutiva del preavviso, si applica la prescrizione breve.
Degno di essere argomentato a parte è la disposizione prescrizionale dell’art. 1751 c.c. :
un orientamento dottrinale assolutamente minoritario ritiene che il diritto dell’agente a percepire l’indennità ex art. 1751 c.c. è assoggettato al termine prescrizionale di 5 anni, trattandosi, appunto, di indennità di fine rapporto.
Tuttavia, sono del parere che la norma giuridica è chiara sul punto: “L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti”.
Vi consiglio di rivolgervi ad un legale esperto in materia per valutare la possibilità o meno di richiedere le indennità e i relativi tempi di prescrizione.
Avv. Maria Rosaria Pace