Credo sia opportuno trattare una delle vicende che caratterizzano il rapporto di agenzia, vale a dire l’ipotesi di malattia e/o infortunio da parte dell’agente, che il più delle volte si trova impreparato a gestire tali situazioni, commettendo errori che spesso possono arrecare notevole pregiudizio economico.
L’art. 1256 c.c. “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile .
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla “.
Inoltre, l’art. 2110 c.c., stabilisce che “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio […] è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità”.
Per gli Agenti e Rappresentanti di commercio, trova applicazione specifica l’Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) per la disciplina del rapporto di agenzia delle associazioni di categoria.
In particolare, si analizzano i due articoli di riferimento dell’accordo succitato:
- art. 8, in materia di malattia e infortunio;
- art. 9, in materia di gravidanza e puerperio.
L’art. 8 stabilisce che “in caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell’espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli”.
Il successivo articolo 9 prevede che, in caso di gravidanza e puerperio dell’agente, il rapporto dovrà rimanere sospeso, con conseguente divieto di risoluzione dello stesso da parte del preponente, su richiesta dell’agente, per un periodo massimo di otto mesi, comprensivi della data del parto.
Anche in questo caso, richiamando la previsione dell’articolo precedente in tema di malattia ed infortunio, si riconosce alla ditta preponente la facoltà di provvedere direttamente durante il periodo di comporto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia ovvero ad affidarlo ad altri soggetti.
Inoltre, per gli affari conclusi in questo periodo l’agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, con l’esclusione di quegli ordini pervenuti sì durante il comporto, ma in virtù di un’attività svolta in precedenza dall’agente.
Nel momento in cui si verifichino condizioni di salute e/o gravidanza tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di agenzia, dopo il periodo di sospensione previsto, l’Agente dovrà chiedere all’ Enasarco la certificazione del suo stato di salute, per poter inviare alla Casa Mandante le sue “dimissioni per malattia”.
Seguendo l’iter sopra descritto si rientra in una delle pochissime fattispecie in cui, pur rassegnando le proprie dimissioni, l’agente non perde il diritto alle indennità di fine rapporto.
E’ opportuno che tutti i “passaggi” (insorgere della malattia e/o il verificarsi dell’infortunio) vengano cristallizzati con idonea documentazione formale; diversamente, l’agente nulla potrà rivendicare.
Avv. Maria Rosaria Pace
CREDO BISOGNA AGGIUNGERE SE SI VA IN PENSIONE BISOGNA DARE SOLO TRE MESI DI PREAVVISO PER AGENTI MULTIMANDATO.