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Con la sentenza della causa C-574/21 la CGUE ha fornito chiarimenti sulla nozione di «provvigioni che l’agente commerciale perde» di cui all’art. 17, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 86/653.
L’agente commerciale ha diritto all’indennità di cessazione del rapporto qualora siano soddisfatte due condizioni: da un lato, l’agente commerciale deve aver procurato nuovi clienti al preponente o sviluppato sensibilmente gli affari con i clienti esistenti; dall’altro, il preponente deve beneficiare ancora di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
L’uso dell’avverbio «ancora» indica chiaramente, secondo la CGUE, che i vantaggi sono quelli che persistono dopo la cessazione del contratto di agenzia e che, quindi, sono relativi agli affari realizzati con i clienti dopo di essa.
In altre parole, le «provvigioni che l’agente commerciale perde» – di cui bisogna tener conto nella determinazione dell’indennità di cessazione del rapporto – sono quelle:
che l’agente commerciale avrebbe dovuto ricevere se il contratto di agenzia non fosse cessato,
corrispondenti ai vantaggi a beneficio del preponente che persistono dopo l’estinzione del contratto di agenzia e risultanti da rapporti commerciali instaurati o sensibilmente sviluppati prima della cessazione.
Non si tratta, dunque, delle provvigioni su operazioni già realizzate, vale a ma di quelle che l’agente avrebbe percepito per le operazioni realizzate dopo la cessazione del contratto di agenzia con i clienti che aveva acquisito o con i quali aveva sensibilmente sviluppato gli affari in corso di esecuzione del contratto.
Tale interpretazione è, inoltre, confermata:
- dal contesto in cui si inserisce l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a) della direttiva (infatti, l’art. 7 della direttiva prevede che l’agente commerciale abbia diritto a una provvigione per ciascuna operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia a determinate condizioni; l’art. 8 aggiunge che l’agente commerciale ha diritto di ricevere una provvigione anche per un’operazione commerciale conclusa dopo la cessazione del contratto se, in sostanza, l’operazione fosse sul punto di essere realizzata alla data di tale estinzione. In tale contesto, l’articolo 17 della direttiva deve necessariamente riferirsi a un’ipotesi diversa da quelle già disciplinate dagli articoli 7 e 8; le provvigioni di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva sono, per loro natura, diritti acquisiti e non sono subordinate alle limitazioni e ai requisiti specifici previsti dall’art. 17);
- dalla relazione sull’applicazione dell’art. 17, presentata dalla Commissione Europea il 23 luglio 1996, sopra esaminata secondo cui l’indennità riflette il permanere dei vantaggi che derivano al preponente dall’attività svolta dall’agente (quest’ultimo, infatti, «avrà ricevuto le provvigioni soltanto nel corso del periodo di durata del contratto, e queste non rispecchiano in forma tipica il plusvalore generato per il preponente. Pertanto, risulta giustificato sotto il profilo commerciale il pagamento di un’indennità, che però sarà dovuta unicamente se l’agente avrà procurato nuovi clienti al preponente o ne avrà sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti. Qualora non sia stato generato plusvalore o vi sia un gruppo di clienti dal quale il preponente non può ricavare alcun beneficio, non occorrerà pagare alcuna indennità»);
- dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 86/653 come la tutela dell’agente commerciale successivamente alla cessazione del contratto (qualsiasi interpretazione dell’articolo 17 che possa risolversi a svantaggio dell’agente deve essere esclusa per cui la norma va interpretata in un senso che tenga pienamente conto dei meriti acquisiti nell’espletamento delle operazioni affidategli. Limitare la portata della nozione di «provvigioni che l’agente commerciale perde» alle operazioni già realizzate prima dell’estinzione del contratto di agenzia rischierebbe di privare l’agente di una parte considerevole degli utili realizzati dal preponente dopo tale estinzione, sulla base del lavoro tuttavia svolto dall’agente commerciale).
Da tali argomentazioni la CGUE deduce che l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 dev’essere interpretato nel senso che «le provvigioni che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l’estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione dell’indennità».
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A cura dell’Avv. Maria Rosaria Pace
Consulente nazionale di TrovoAgente.it