Indennità di clientela o indennità ex. art. 175

di | 17 Maggio 2016

La Direttiva 86/653/CEE della Corte di Giustizia Europea, recepita dal ns ordinamento, all’art. 17, stabilisce che “l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui: –abbia procurato nuovi clienti al Preponente o abbia sensibilmente sviluppato  gli affari con i clienti  esistenti e il Preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; – il pagamento di tali indennità sia equo.

Il successivo art. 18 prevede i casi in cui, pur sussistendo tali condizioni, all’agente non è dovuta l’indennità: a) risoluzione del contratto da parte del Preponente per un’inadempienza dell’Agente che giustifichi l’immediata cessazione del rapporto; b) recesso dell’Agente; c) cessione del contratto ad un terzo.

Il Legislatore italiano si è definitivamente adeguato alla Direttiva con il D. Lgs. n. 65/99 per cui l’art. 1751 c.c. attualmente vigente così si esprime:

All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni

·       l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

·       il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

·       L’indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

·       quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività.

Gli Accordi Economici Collettivi, prevedono, in modo ancor più favorevole per l’agente tre componenti delle Indennità:

–          il primo, denominato “Indennità di risoluzione del rapporto”, viene riconosciuto all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell’equità;

–             il secondo, denominato “Indennità suppletiva di clientela”, sarà riconosciuto ed erogato all’agente o rappresentante, solo se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’Agente o Rappresentante; è inoltre, dovuta in caso di rapporto in essere da più di un anno quando l’Agente termini il rapporto con la Preponente a causa di invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell’età pensionabile e decesso. Il calcolo è effettuato applicando alle provvigioni ed agli altri compensi maturati dall’Agente un’aliquota che varia dal 3% al 4% .Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751;

–             il terzo, denominato “Indennità meritocratica” risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l’erogazione l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti.

A questo punto appare chiaro ed evidente come, all’atto della cessazione del rapporto, l’Agente, alla luce delle vicende che hanno caratterizzato la collaborazione con la Casa Mandante, possa chiedere l’applicazione delle indennità previste dalla contrattazione collettiva (A.E.C. di riferimento) o, in via alternativa, l’applicazione dell’indennità ex art, 1751 c.c.

Di assoluta rilevanza la pronuncia della Suprema Corte, sezione Lavoro Civile n. 687 del 16.01.2008, secondo cui “il comma 6 dell’articolo 1751 del c.c. si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell’agente comporta che l’importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie.  Altresì importante la pronuncia della Cassazione Civile, Sezione Lavoro n. 12724 del 01.06.2009, che stabilisce che la quantificazione dell’indennità calcolata sulla base dei criteri posti dagli accordi economici collettivi può essere integrata dal giudice fino al massimo previsto dall’articolo 1751 c. c., ha confermato che quanto previsto dalla contrattazione collettiva rappresenta un “trattamento minimo garantito” al di sopra del quale è possibile andare nel caso in cui ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 1751 c. c.. 

E’ opportuno, inoltre, chiarire che, all’atto della cessazione del rapporto, Casa Mandante andrà a  conteggiare le indennità sempre ed esclusivamente, in ossequio agli A.E.C. ( indennità di clientela). E’ fondamentale, quindi, analizzare l’evolversi del rapporto di agenzia, determinare la modalità di calcolo più favorevole e, laddove ne ricorrano i presupposti, formulare la richiesta di indennità ex art. 1751 c.c., entro UN anno dalla risoluzione del rapporto, a pena di decadenza.

Consiglio quindi, stante l’onere probatorio a carico dell’Agente di conservare primo ed ultimo estratto ocnto provvigionale (cos’ da evidenziare i clienti apportati ) e conservare il dettaglio del fatturato diviso per anno (così da provare l’incremento di fatturato).

Stante la delicatezza e la complessità della materia, è opportuno, anche in questo caso, rivolgersi ad un legale esperto nei rapporti di agenzia, onde poter ottenere il giusto riconoscimento del lavoro espletato.

Avv.Maria Rosaria Pace

www.avvocatopace.com

8 pensieri su “Indennità di clientela o indennità ex. art. 175

  1. Giovanni Vitolo

    Sono contento che finalmente c’e’ qualcosa di nuovo per noi agenti. La cosa che ancora non si capisce e perche’ i proponenti prentendano solo il fatturato, ma non anticipare nulla,chi anticipa ed investe e’ solo l’agente e se l’incasso si ritarda non si prendono neanche i soldi anticipati. Chi guadagna e’ solo il proponente.

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    1. Lex Autore articolo

      Buongiorno Sig Vitolo,
      mi fa piacere che abbia gradito il mio approfondimento.Purtroppo,come Lei stesso sottolineava, gli Agenti non sono molto tutelati dalle Aziende le quali ,spesso,tendono a liberarsi di alcuni oneri e ad accollarli ai propri collaboratori.Le recenti riforme degli AeC di categoria sono intervenute per garantire una maggiore tutela all’Agente sia per ciò che concerne l’attività principale ,ma anche e sopratutto le attività accessorie e le eventuali modifiche ai mandati.Chiaramente ,come ogni diritto,affinché venga fatto valere,e’ necessario che sia esercitato nei tempi,modi e forme appropriate e che ci si avvalga del sostegno di un valido esperto in materia.
      Distinti saluti
      Avv Maria Rosaria Pace
      http://www.avvocatopace.com

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  2. carlo caredda

    Buon giorno vorrei sapere come va calcolato l’indennita’ di clientela, in percentuale o come?. grazie e saluto

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    1. Lex Autore articolo

      Buongiorno Gentile Agente,
      l’indennita’ di clientela e’ un moltiplicatore matematico la cui base imponibile e’ determinata ,oltre che sul monte provvigionale,anche sulle somme riscosse a qualsiasi titolo dall’Agente(in via esemplificativa e non esaustiva rimborsi spese,premi).Le percentuali sono le medesime sia per quanto concerne l’AeC commercio che per quanto riguarda l’AeC industria.In quest’ultimo caso prestare attenzione ai massimali indicati.Mi preme inoltre sottolinearLe come ,frequentemente ,Casa Mandante effettui il calcolo tenendo conto soltanto delle provvigioni e non anche delle altre somme riscosse a diverso titolo,per cui massima cautela nella fase dei conteggi .
      Cordialità
      Avv Maria Rosaria Pace
      http://www.avvocatopace.com

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  3. Raffaele

    Buongiorno
    Con viene calcolata l’indennità di risoluzione del rapporto?
    È una cosa diversa rispetto al fir che deve riconoscere l’enasarco?

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    1. Avv. Maria Rosaria Pace Autore articolo

      Gentile Agente
      Il F.I.R.R. È’ l’acronimo di fondo indennità risoluzione rapporto e rappresenta il totale delle somme accantonate in pendenza del rapporto di Agenzia calcolato sull’intero monte provvigionale.Il FIRR viene liquidato dall’ENASARCO al momento della cessazione del rapporto.

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  4. MARCELLETTI GIANPIERO

    Buongiorno,
    volevo fare una domanda:
    vi è la società ( A addetto di società iscritta Sez. E ) che ha il mandato diretto della finanziaria – poi ci sono io un agente Sez. D ( intermediario per cui opera e nome della finanziaria ) che ha il mandato da parte della società (A)
    Io ho diritto all’indennità di clientela?
    Spero di avere trasferito il mio pensiero.
    Saluti e grazie.

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    1. Avv. Maria Rosaria Pace Autore articolo

      Buongiorno
      Lei ha diritto di percepire le indennità di fine rapporto solo ed esclusivamente dalla Mandante con la quale ha sottoscritto l’accordo negoziale; questa è tenuta a corrisponderLe le indennità per la cessazione del rapporto
      Saluto cordialmente

      Avv Maria Rosaria Pace
      0823.1848857

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