Indennità meritocratica: quando spetta ?

L’indennità meritocratica prevista dagli Accordi Economici Collettivi quando e a quali condizioni spetta ?

All’atto della cessazione del rapporto è prevista dagli AeC la corresponsione di determinate indennità.
Particolare attenzione viene posta, in quanto ricca di novità, all’ indennità meritocratica la quale è dovuta agli agenti e rappresentanti di commercio quale quota aggiuntiva dell’indennità di cessazione del rapporto nel solo caso in cui l’importo totale dell’indennità di risoluzione del rapporto e dell’indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal 3° comma dell’art. 1751 cod. civ., e ricorrano le condizioni per cui l’agente al momento della cessazione del rapporto :abbia procurato nuovi clienti al preponente , abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e che Casa Mandante riceva ancora sostanziali benefici economici derivanti dagli affari con tali clienti.

La corresponsione di un’indennità “meritocratica” è riconosciuta:
• nel solo caso in cui l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal comma 3 dell’art. 1751, c.c.;
• ricorrano le condizioni per cui l’agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi economici derivanti dagli affari con tali clienti;
• L’indennità “meritocratica” aggiuntiva spetta, in tal caso, in misura non superiore alla differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal comma 3 dell’art. 1751, c.c.

Per poter valutare correttamente l’esatto ammontare dell’ l’indennità meritocratica dovrà effettuarsi un confronto tra il volume complessivo delle provvigioni percepite dall’inizio fino alla cessazione del contratto: esso si baserà sul presupposto che a una elevata quantità di provvigioni corrisponda un elevato fatturato dell’agente.Ciò’ non sempre corrisponde al vero in quanto all’agente, spesso, vengono corrisposti rimborsi spese, premi, trasferte retribuite , provvigioni iniziali, acconti che vanno a modificare notevolmente il quantum dell’indennità meritocratica.

A tutto ciò si aggiunga anche che , secondo quanto stabilito dall’Accordo Economico Collettivo agli artt 10 e 11, la continuità in capo alla mandante dei vantaggi derivanti dall’attività promozionale dell’agente e’ forfettaria perché bisognerà tener conto, nel calcolo, anche del periodo di prognosi (che varia da un minimo di 2,25 anni ad un massimo di 3 anni) e del tasso di migrazione((variabile dal 15% al 37%).

Ulteriore requisito da non trascurare , ai fini del calcolo, è quello riguardante i compensi che risultano dal primo estratto conto provvigionale e dall’ultimo; è palese che nel primo estratto conto siano visibili le provvigioni effettivamente corrisposte all’agente in base agli ordini promossi; per quanto concerne l’ultimo estratto conto ,appare comprensibile come esso non sempre corrisponda a quanto corrisposto all’agente, il quale potrebbe aver diritto ancora alle provvigioni su affari già promossi, ma le cui fatture non risultino ancora saldate dal cliente (qualora il contratto preveda il pagamento delle provvigioni in seguito al buon fine dell’affare).
Certo sarebbe auspicabile un intervento da parte di chi si occupa della elaborazione di tali formule al fine di determinare un univoco criterio di determinazione che sia idoneo per qualsivoglia situazione e che preveda anche casi in cui le provvigioni vengano pagate dopo diverso tempo rispetto alla promozione dell’affare.

Una volta definita la spettanza dell’indennità meritocratica ed il livello in termini percentuali dell’incremento di fatturato, ai fini della determinazione dell’importo dell’indennità meritocratica dovrà essere utilizzato uno specifico calcolo che , in relazione all’anzianità di lavoro e dell’incremento percentuale del fatturato, stabilisce la spettanza di un determinato livello percentuale dell’indennità massima di cui all’art. 1751 cc, 3° comma, detratto l’importo già spettante a titolo di indennità di risoluzione del contratto (FIRR) e indennità suppletiva di clientela.

10 pensieri su “Indennità meritocratica: quando spetta ?

  1. Muchele

    Alla cessazione del rapporto per raggiunti limiti di eta(67) e richiesta l indennità di clientela e meritocratica è obbligatorio chiudere la partita Iva?
    Per gentilezza se volete darmi una risposta, grazie

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      1. Vittorio

        Buonasera, il mio caso è simile al collega, a differenza che non mi è stato riconosciuto il periodo di preavviso e la meritocratica.
        Preciso che ho lavorato per l’azienda solo 3 anni.
        Domanda : il preavviso di 3 mesi era dovuto ?
        La meritocratica lo stesso.
        Vittorio

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        1. Avv. Maria Rosaria Pace Autore articolo

          Buonasera.
          Sì, in caso di disdetta ordinaria il preavviso previsto e’ pari a tre mesi per i plurimandatari (con rapporto da zero a tre anni).
          Sono dovute le indennità di fine rapporto previste dagli AEC
          SALUTI
          AVV Maria Rosaria Pace

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  2. Emilio

    GENT. AVVOCATO,
    VORREI CHIARIMENTI SU 2 QUESITI (SE POSSIBILE) :
    SE E ‘ LEGITTIMO CHIEDERE ALLA PROPRIA AZIENDA CHE TI FA UN RECESSO DI CONTRATTO CON NORMALE PREAVVISO E CALCOLO REGOLARE DELLE 3 INDENNITÀ DELL AEC INDUSTRIA,
    1) in caso di INDENNITÀ MERITOCRATICA SUPERIORE OTTENUTA DAI CALCOLI FATTI,
    RISPETTO ALLA MEDIA ANNUALE (SU ULTIMI 5 ANNI) , CHE L AZIENDA TI PROPONE NEL CALCOLO, ESISTONO CASI SPECIFICI IN CUI IL GIUDICE CONCEDE IL CALCOLO DELL INDENNITÀ MERITOCRATICA LASCIANDO IL VALORE REALE OTTENUTO QUANDO E ‘ SUPERIORE ALLA MEDIA ANNUALE ? ES 130000 DAI CALCOLI ,E 100000 LA MEDIA CHE HO ANNUALE, SI ABBASSA SEMPRE A 100000, PERDENDO 30000 NEL PROSEGUO DEL CALCOLO CON FIRR E CLIENTELA?
    2) LE PROVVIGIONI DOPO IL RECESSO (DATI IMS) DEI FUTURI 6 MESI, SONO LEGITTIMI DA CHIEDERE, RISPETTO ALL ART 6 DELL AEC INDUSTRIA? SE SI DIMOSTRA CON RELAZIONE SCRITTA (come richiede l art 6) CHE LE PRESCRIZIONI DEI MEDICI DEI 6 MESI SUCCESSIVI AL CONTRATTO SONO STATI IL FRUTTO DEL TUO LAVORO DI INFORMAZIONE O PROPAGANDA SCIENTIFICA (“SI PARLA DI PROMOZIONE NELL ART 6) FINO ALL ULTIMO GIORNO DI CONTRATTO?
    QUESTO ARTICOLO 6 E ‘ INDIPENDENTE DALLE ALTRE 3 INDENNITÀ, NEL SENSO CHE E ‘ POSSIBILE CHIEDERE DI AGGIUNGERE QUESTA RICHIESTA DI INDENNITÀ OLTRE AL FIRR, CLIENTELA E meritocratica ?
    GRAZIEEE INFINITE

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    1. Avv. Maria Rosaria Pace Autore articolo

      Buonasera .
      Dunque ,in caso di disdetta ordinaria ad opera della Mandante potrà certamente richiedere le indennità previste dagli AEC .
      Il calcolo dell’indennità meritocratica è particolare e il Giudice ,in caso di giudizio ,si limiterà ad accoglierla o meno (non farà certamente i calcoli !!!)
      A questa si aggiungono indennità di clientela e FIRR dell’anno in corso.
      Inoltre ,Secondo quanto stabilito dall’AEC all’agente spettano le provvigioni sugli affari postumi (tempo ragionevole pari a Mesi 6)se si dimostra che tali affari sono riconducibili all’attività dell’agente espletata prima della cessazione del rapporto e cristallizzatasi nei mesi (max 6 di solito ) successivi
      saluti
      Avv Maria Rosaria Pace
      0823.1848857
      pacemariarosaria1@gmail.com

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      1. emilio

        la ringrazio,
        MA PER PROVVIGIONI POSTUMI (FINO A 6 MESI) , SI INTENDONO ANCHE PROPAGANDA DI PRODOTTI FARMACEUTICI CHE, PRESENTATI ENTRO LA FINE DEL CONTRATTO, VERRANNO POI “PRESCRITTI ” DAI MEDICI E VENDUTI TRAMITE FARMACIE DELLA TUA ZONA DI COMPETENZA
        CON DATI UFFICIALI (SI CHIAMANO DATI IMS) ,GRAZIE AL TUO LAVORO SVOLTO DAL MEDICO ? (SONO VENDITE INDIRETTE POSTUME)
        GRAZIE, SE PUÒ CHIARIRE QUESTO PUNTO.

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        1. Avv. Maria Rosaria Pace Autore articolo

          Per provvigioni su affari postumi si intendono tutte le provvigioni sulle vendite effettuata prima della cessazione del rapporto e che si cristallizzeranno entro un termine ragionevole (6 mesi )dalla fine del rapporto di agenzia: nel caso specifico i dati IQVIA(ex IMS) segnaleranno quali sono i contratti conclusi .
          Resto a disposizione

          Saluti cordiali
          Avv Maria Rosaria Pace
          0823.1848857

          Rispondi
  3. Filippo Casertano

    Buonasera volevo sapere a chi tocca il calcolo dell’indennità di clientela e quella meritocratica

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