In seguito alle numerose richieste formulatemi attraverso il blog di Trovoagente – il cui staff ha pensato bene di aggiornare la piattaforma al fine di garantire agli iscritti un servizio eccellente – Vi indico di seguito l’articolo relativo al patto di non concorrenza post-contrattuale:
“In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale”
Il patto di non concorrenza è a titolo oneroso dal 2001.
A cura dell’ Avvocato Maria Rosaria Pace
Consulente Nazionale TrovoAgente.it