Ci si chiede se gli agenti/rappresentanti di commercio debbano pagare o meno l’Irap.
Alcuni ritengono non si debba pagare ,altri, invece, preferiscono corrisponderla e aspettare che vi sia una pronuncia in merito da parte del governo. Altri ancora preferiscono pagare e poi chiedere eventualmente istanza di rimborso per gli importi versati.
Dall’anno in cui l’Irap è stata istituita, il 1997, fino al 2001, era quasi pacifico che tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio fossero sottoposti al pagamento dell’imposta. Tuttavia, alcuni agenti e rappresentanti iniziarono a presentare degli esposti per non pagare il tributo.
Nel 2001 fu posto un primo punto fermo in questa delicata questione: la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 156/2011, affermò, in relazione all’elemento organizzativo (presupposto dell’irap) che tale elemento è connaturato alla nozione stessa di impresa, per cui l’impresa (anche minima) sarebbe organizzata “per definizione”.
Poiché gli agenti e i rappresentanti di commercio svolgono attività di impresa ai sensi dell’art. 2195 del codice civile, erano sempre e comunque soggetti al tributo.
Nel frattempo, anche l’amministrazione finanziaria, forte della precedente sentenza della Corte Costituzionale che affermava che chiunque esercitasse attività di impresa, a prescindere dalle dimensioni, fosse soggetto Irap, emana la Circolare n. 45 del 13 Giugno 2008, in cui confermava l’assoggettamento a Irap, degli agenti e dei rappresentanti di commercio.
Successivamente, vi fu una seconda svolta con esito contrapposto al precedente, ossia a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio verso una possibile esenzione dall’Irap.
Questa svolta la diede la Corte di Cassazione con la Sentenza a SS. UU. n. 12108 del 26 maggio 2009, la quale ha affermato che l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui all’art. 1 della L. n. 204-1985 è escluso dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, perché “non è la oggettiva natura dell’attività svolta (impresa, n.d.r.) ad essere alla base dell’imposta, ma il modo – autonoma organizzazione – in cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto”.
In buona sostanza , i principi di esclusione dall’Irap pronunciati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12108 del 36/5/2009 sono:
1) L’attività di agente di commercio, di cui all’art. 1 della L. 3-5-1985, n. 204 (e di promotore finanziario di cui all’art. 31, comma 2, del d. lgs. 24-3-1998, n. 58), è esclusa dall’Irap soltanto se l’attività non è autonomamente organizzata.
2) Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse
b) impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’amministrazione finanziaria a seguito della prima sentenza del 2009 è intervenuta con Circolare n. 28 E del 2010, all’interno della quale:
“Prende atto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali e indica di abbandonare eventuali contenziosi qualora vi sia assenza di autonoma organizzazione che legittima l’esclusione dall’Irap dell’agente di commercio”.
Per valutare la sussistenza dell’autonoma organizzazione l’agenzia richiama due principi già enunciati in una precedente circolare, la n. 45 E del 2008, ovvero:
• l’affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività artistica o professionale, normalmente svolte all’interno dello studio, deve essere valutata ai fini della sussistenza dell’ ‘autonoma organizzazione ” (Punto 5.4.1 Circolare 45/2008)
• ai fini della verifica dell’autonoma organizzazione rileva comunque la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività, anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo” (Punto 5.4.2 della Circolare 45/2008)
Ergo , il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento caso per caso spetta al giudice di merito, ricorre quando l’agente o il rappresentante di commercio sia:
• sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
• impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
avv. Maria Rosaria Pace