Cosa deve fare l’Agente in caso di liquidazione riguardante l’azienda mandante?
In base a quanto stabilito dalle norme dettate in materia la messa in liquidazione della mandante non provoca la cessazione automatica del contratto di agenzia, che invece rimarrà in vigore sino a quando Casa Mandante sarà in grado di evadere tutti gli ordini propagandati dall’agente.
La fase della liquidazione determina l`obbligo in capo agli amministratori nominati di astenersi da nuove iniziative imprenditoriali dirette alla produzione e vendita dei beni oggetto dell’ attività sociale.
La scelta della liquidazione implica che la prestazione dell`agente diventi impossibile per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La Cass. Civ. 2543/88 stabilisce che “nel caso di recesso del preponente dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, l`agente ha diritto al preavviso o all`indennità sostitutiva … tale diritto va riconosciuto anche nell`ipotesi di scioglimento e messa in liquidazione della società preponente, che, segnando il momento della cessazione dell`attività aziendale …, comporta, di regola, la risoluzione dei contratti di durata stipulati dalla società…con la conseguenza che non può negarsi all`agente, posto nell`impossibilità di continuare a prestare la sua opera per un fatto della controparte al quale e’ del tutto estraneo, il diritto a percepire le indennità connesse alla risoluzione del contratto”.
La società che sceglie la propria liquidazione, sarà tenuta a concedere il preavviso, ovvero a subire il recesso dell`agente, con obbligo alla corresponsione dell’ indennità di preavviso.
Dovrà inoltre versare le indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 cc. qualora sussistano i presupposti dettati dalla norma .
È fondamentale però che l’agente – non appena viene a conoscenza della messa in liquidazione -si attivi tempestivamente onde poter tutelare i suoi diritti.
Avvocato Maria Rosaria Pace