Patto di non concorrenza e obbligo

Patto di non concorrenza post-contrattuale e obbligo di non concorrenza: qual è la differenza?

Nel contratto di agenzia sovente possiamo trovare tra le varie clausole il c.d. patto di non concorrenza post contrattuale, ma di cosa si tratta nello specifico?

Il patto è regolato dall’art. 1751 bis. C.c. norma che prevede che l’Agente o il rappresentante operante come persona fisica e/o giuridica avrà diritto ad una specifica indennità di natura “non provvigionale”, dopo la cessazione del rapporto, e che gli vieterà di poter svolgere attività con aziende concorrenti.

Il patto che limita la concorrenza da parte dell’Agente, o in questo caso dell’Informatore Scientifico, dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zonaclientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.

L’indennità del patto viene corrisposta sempre?

Viene corrisposta sia in caso di disdetta che in caso di dimissioni; in quest’ultimo caso qualora le dimissioni dell’Agente, rappresentante o Informatore non siamo motivate da inadempimento del Preponente né da pensionamento di vecchiaia o di anzianità Inps né da grave inabilità, che non consenta più lo svolgimento dell’attività, la misura dell’indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso dell’agente plurimandatario e in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.

È possibile apportare modifiche alla clausola?

Il  patto di non concorrenza non può essere modificato in via unilaterale; inoltre, non viene ritenuta legittima la clausola che attribuisca al Preponente il potere discrezionale di svincolarsi dal patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di agenzia poiché in tali casi l’obbligato alla non concorrenza ha già orientato le proprie scelte in ragione del vincolo contrattuale.

Tuttavia, si potrebbe derogare  a tale clausola qualora sia fissato un termine, in pendenza di rapporto, entro il quale Casa Mandante può esercitare il recesso.

Le Case Mandanti spesso omettono di calcolare l’indennità del patto di non concorrenza, e/o la stessa viene calcolata erroneamente oppure, all’atto della cessazione del rapporto (invio della disdetta), comunicano che non intendono avvalersi del patto di non concorrenza, liberando di fatto l’Informatore.

Qual è la differenza tra patto e obbligo di non concorrenza 

Ai sensi dell’art. 1743 c.c., l’Agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Si tratta di un obbligo che investe la stessa funzione del contratto di agenzia e pertanto ne costituisce elemento naturale, che sussiste quindi in assenza di contraria previsione.

L’agente non può quindi promuovere prodotti in concorrenza con quelli oggetto del contratto di agenzia; in caso di violazione di tale obbligo, risponde nei confronti del preponente a titolo di responsabilità contrattuale, con conseguente diritto del preponente alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

2 pensieri su “Patto di non concorrenza e obbligo

  1. Angelo Sarnelli

    Gentile Avvocato Pace,
    In materia di “Concorrenza “, sono sicuramente i Giudici del Lavoro che dovrebbero essere meglio formati.
    Nei casi poi, in cui la materia del contendere fosse loro del tutto oscura, dovrebbero avere l’umiltà di nominare un arbitro la cui competenza specifica fosse universalmente riconosciuta e quindi accettata dalle parti.
    Ho sostenuto un giudizio, durato ben 21 anni, in cui si sono avvicendati cinque giudici diversi, senza minimamente arrivare all’accertamento oggettivo dei fatti falsamente e pretestuosamente addebitatimi .
    La sentenza finale dell’ultimo giudice è stata alla Ponzio Pilato:” Giudico di non poter giudicare”!
    In sostanza, sono stato accusato da una delle multinazionali più importanti del mondo, di Concorrenza sleale.
    Questo, dopo 19 anni di rapporti umani e professionali eccellenti.
    Ebbi a rilevare nel 1982, un’area commerciale che fatturava 950/ milioni complessivi con tre diverse agenzie.
    Dopo la riunificazione in un unica struttura e 4 anni di lavoro ero a 7,5/ miliardi, e a 21, 7 nel 1999/2000 periodo in cui si sono interrotti i rapporti.
    In realtà, il management aveva deciso di delocalizzare la produzione altrove (Polonia e Ungheria), cosa di fatto avvenuta alla fine del 2001, e il sottoscritto coi risultati di vendita superiori di quattro volte la media Italia, creava “fastidio” perché smentiva coi risultati, la tesi aziendale
    (quella propinata ai sindacati), dei risultati operativi inferiori agli obiettivi.
    Ecco quindi come nasce la falsa accusa di concorrenza sleale; inventata al solo scopo di poter eliminare l’ostacolo principale al progetto di smobilitazione industriale.
    In subordine anche di intimidazione e pressione verso altri protagonisti del settore commerciale che vennero così costretti ad accettare fortissimi tagli e ridimensionamenti nelle loro strutture.
    Nessuno dei giudici ha compreso tale disegno, nessuno di loro ha ritenuto di sentire la testimonianza di qualsivoglia Cliente degli oltre cento citati.
    Le uniche, per me inutili, testimonianze ripetutamente sentite sono state quelle degli operatori di magazzino.
    I quali né per la natura delle loro mansioni, né per la particolarissima fattispecie addebitatami, avrebbero potuto in alcun modo, illuminare i giudici.
    Mi scuserà se mi sono dilungato oltremisura, ma potrà comprendere che la vicenda, oltre ad una profonda offesa alla mia professionalità, ha comportato un significativo e drammatico sconvolgimento economico per me e per tutta la mia famiglia, inclusi tutti i collaboratori che sono stati, loro malgrado, coinvolti.
    Cordiali saluti.

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    1. Avv. Maria Rosaria Pace Autore articolo

      Gentilissimo comprendo perfettamente la sua rabbia e La ringrazio per questa Sua testimonianza .
      Concordo con Lei nell’affermazione secondo la quale i Giudici dovrebbero farsi coadiuvare nell’espletamento dell’attività da consulenti esperti in materia così da tutelare in toto il diritto dei lavoratori .
      La saluto cordialmente
      Avv Maria Rosaria Pace

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