Commento a cura dell’Avvocato Maria Rosaria Pace – www.avvocatopace.com
Sentenza Cassazione Civile, Sez. III, 18 Gennaio 2012, n. 685
In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell’art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti del quinto, previsto dall’art. 545 c.p.c.”.
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonchè le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1)….;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro. Il terzo comma dell’art. 52, del D.P.R., in trattazione, introdotto dalla citata L. n. 80 del 2005, stabilisce poi che: I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3), con gli enti e le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccederai periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi, corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.. L’art. 409 c.p.c., menziona al n. 3, i “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale…”. L’art. 545 c.p.c., stabilisce che: “Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario… possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato… ed in eguale misura per ogni altro credito”.
Ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni della legge in generale “Dell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Il senso palesato dalle parole delle disposizioni in questione e dalla intenzione del legislatore, manifestata dai ripetuti interventi modificativi dell’originario testo normativo del D.P.R. n. 180 del 1950, non consente di dedurre altra interpretazione che l’estensione totale al settore privato della disciplina del menzionato decreto, originariamente dettato per il solo settore pubblico (in tal senso cfr. in motivazione Cass. n. 4465/11). Deve essere, dunque, enunciato il principio in ragione del quale: In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle L. n. 311 del 2004, ed L. 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall’art. 545 c.p.c.
Sarà quindi necessario verificare le cartelle che vengono inoltrate per comprendere le modalità e i limiti applicabili in caso di pignoramento presso terzi.
Gentile Avv. Pace,
Le riporto quanto dichiara l’agenzia delle Entrate in calce alla lettera di sequestro dei compensi provvigionali:
5 Art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 (Limiti di pignorabilità):
“1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’Agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro” .
6 In presenza di rapporto di conto corrente, con esclusione delle somme relative all’ultimo emolumento accreditato a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.
7 In caso di inesistenza di obblighi verso il Debitore esecutato è gradita dichiarazione negativa del terzo, al fine di evitare che l’Agente della riscossione proceda secondo quanto disposto dall’articolo 72, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale: “Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile. ”
Le pongo cortesemente una domanda :
Nel caso di disdetta o dimissioni dal mandato di Agenzia, la Mandante per quanto tempo dovrà provvedere al sequestro delle somme sulle indennità ( quindi non più provvigioni) dovute all’ ex Agente, se queste matureranno periodicamente ogni trimestre nei prossimi anni ?
Buonasera
La Mandante potrà continuare a trattenere le somme sulle indennità anche se queste matureranno solo nei mesi successivi fino al raggiungimento dell’importo dovuto .
Fermo restando quanto appena indicato La invito ,qualora volesse maggiori info , a contattare via filo lo studio per le delucidazioni del caso
Saluti cordiali
Avv Maria Rosaria Pace
0823.1848857
pacemariarosaria1@gmail.com
BUONASERA, GIA’ DA UN BEL PO’ DI TEMPO LE COSE DAL PUNTO DI VISTA LAVORO NON VANNO PIU’ BENE , E’ GIUSTO ANCHE IN QUESTO PARTICOLARE MOMENTO IL PIGNORAMENTO DELLE PROVVIGIONI, CONSIDERI CHE LA MIA UNICA PENSIONE – ENASARCO E’ DI 102.00 € AL MESE, HO CIRCA 800,00€ IN CREDITO PRESSO UNA MIA RAPPRESENTATA CHE POSSO FARE PER POTER INCASSARE QUESTE PROVVIGIONI DA ME GIA’ FATTURATE ? GRAZIE
Buongiorno
potrà sicuramente inviare una richiesta a mezzo pec come atto iniziale !
Qualora non dovesse ottenere le provvigioni dovrà necessariamente procedere con una messa in mora formale al fine di ricevere quanto dovuto ,
La saluto cordialmente
Avv Maria Rosaria Pace
Nel caso di pignoramento pensione Enasarco, pagata bimestralmente, 650 euro per ogni mensilità, comeme si calcola la quota non pignorabile, sulle singole mensilità o sul bimestre? Grazie
Buongiorno gentile Sig Cola
La somma pignorabile e’ mensile sebbene la stessa sia pagata bimestralmente.
Saluti
Avv Maria Rosaria Pace
Sono un Agente assicurativo , per debiti verso lo stato (ufficio delle entrate).A quanto ho capito, possono pignorare 1/5 delle provvigioni corrisposte dalla mandante, con queste provvigioni devo pagare una dipendente le spese di gestione è i sub agenti ,quindi da un importo di provvigioni iniziale tolte costi,provvigioni corrisposte ai collaboratori, è stipendio dipendente mi rimane un importo di provvigioni di euro 9.000,00 ,la mia domanda è, 1/5 viene tolto da tutte le provv ho dalle 9.000,00 che ripeto sono quelle che rimangono tolte costi ,provv ai collaboratori, e stipendio dipendente. Grazie della sua risposta
Buonasera
In primis occorrerà comprenderà quale sia l’importo ,perché a seconda del debito viene pignorata una determinata percentuale .
In linea di massima L’agenzia delle Entrate pignora 1/5 delle provvigioni corrisposte dalla Mandante al netto delle ritenute indipendentemente se Lei debba o meno corrispondere emolumenti ai dipendenti/collaboratori.
Inoltre vi è una corrente di pensiero diversa che prevede addirittura che possa essere pignorato l’importo per intero.
Ahimè per gli agenti non c’è una normativa chiara .
Saluti
Avv Maria Rosaria Pace