Avv. Maria Rosaria Pace
In caso di risoluzione di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all’altra parte con un preavviso, la cui misura è dettagliatamente indicata rispettivamente dall’art.9 dell’A.E.C. del settore Industria del 30.07.2014 e dall’art. 10 dell’A.E.C. del settore Commercio del 16.2.2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Cosa prevede l’AEC in riferimento al preavviso ?
Entrambi gli Accordi prevedono i medesimi termini di preavviso, vale a dire:
A) Agente o Rappresentante operante in forma di plurimandatario:
– 3 mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
– 4 mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
– 5 mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
– 6 mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
B) Agente o Rappresentante operante in forma di monomandatario:
– 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto;
– 6 mesi per gli anni dal sesto all’ottavo;
– 8 mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
Aspetto rilevante che occorre sottolineare è quello della parità dell’obbligo di preavviso delle parti contraenti, pertanto, in caso di recesso da parte dell’agente la durata del preavviso sarà di 5 mesi ove si tratti di agenti operanti in forma di monomandatario ovvero di 3 mesi, per agenti operanti in forma di plurimandatario.
Il Codice civile prevede gli stessi termini?
Il recesso del contratto di agenzia è previsto e disciplinato dall’art. 1750 c.c. , che al terzo comma stabilisce che: “ Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Occorre sottolineare che il codice civile, a differenza degli accordi economici collettivi ,non fa nessuna distinzione tra agente plurimandatario o agente monomandatario né tra disdetta e dimissioni.
È obbligatorio espletare l’attività durante il periodo di preavviso oppure lo stesso potrà essere sostituito con una indennità?
La norma dettata dagli AEC prevede che “ Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.
In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all’altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile precedente (1° gennaio – 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati”
Si ricorda, inoltre, che i termini di preavviso decorrono dal momento in cui l’altra parte ne viene a conoscenza potendosi ben configurare sia la disdetta che le dimissioni come un atto unilaterale recettizio.
A cura dell’Avv. Maria Rosaria Pace
Consulente nazionale TrovoAgente.it