Il Tribunale di Lanciano (con sentenza di gennaio 2025) ha stabilito che:
il pagamento delle provvigioni è soggetto al termine di prescrizione quinquennale;
ai fini dell’interruzione della prescrizione è irrilevante la mera comunicazione al debitore delle somme risultanti a debito dalla contabilità del creditore, se non accompagnata dall’intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio credito, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora;
l’invio della fattura commerciale alla preponente non è idoneo a costituire in mora la preponente e quindi a interrompere il termine prescrizionale di cinque anni, se tale invio non è corredato da una comunicazione scritta dell’agente con cui avvisa espressamente la preponente che se il pagamento della fattura non avverrà entro il termine ivi indicato, la preponente dovrà ritenersi costituita in mora.
A cura dell’Avv. Maria Rosaria Pace
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