Revoca della incarico accessorio di Agente coordinatore

di | 15 Dicembre 2022

Un altro interessante approfondimento a cura dell’Avv. Maria Rosaria Pace, Consulente Nazionale TrovoAgente.it

Sentenza n. 16940 del 27 giugno 2018

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla natura dell’incarico di A M e sulla legittimità della revoca di tale incarico da parte della preponente senza preavviso.

In particolare nella sentenza la Cassazione ha affermato che:

il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di area manager deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale con vincolo di dipendenza unilaterale, per cui le vicende del contratto di agenzia si ripercuotono sull’incarico accessorio e non viceversa;

stante la natura accessoria dell’incarico di area manager, la revoca di tale incarico non produce alcun effetto sul contratto di agenzia, che continua a rimanere in essere tra le parti;
è lecito prevedere a favore della preponente la possibilità di revocare in ogni momento l’incarico di area manager senza obbligo di preavviso o di corresponsione della relativa indennità sostitutiva.

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