Scioglimento del rapporto di Agenzia ad opera di Casa Mandante e risarcimento del danno

di | 7 Febbraio 2018

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Commento a cura dell’ dell’Avvocato Maria Rosaria Pace
La Cass. Civ. con sentenza del. 7 febbraio 2017, n. 3251 si è pronunciata in merito allo scioglimento del contratto di agenzia ad opera del preponente e sul risarcimento del danno.
L’art. 1751 c.c., comma 4, stabilisce che la concessione all’agente dell’indennità di cessazione del rapporto non lo priva del “diritto all’eventuale risarcimento dei danni”; tale disposizione si riferisce ai danni ulteriori derivanti da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’illecito relativo al mancato/reiterato ritardo nel pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, ad ingiuriosità del recesso ad opera del preponente, alla induzione dell’agente a spese di esecuzione del contratto prima della sua risoluzione) configurando,così,un’ipotesi di risarcimento differente rispetto a quello da fatto lecito per cessazione del rapporto contemplato dallo stesso art. 1751 c.c., comma 1, con il quale può, pertanto, cumularsi, a condizione che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di tale illecito.
La Corte di Milano, in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni correlati al recesso esercitato in assenza di giusta causa, , osservava che il recesso ad nutum operato dalla preponente non costituisse comunque inadempimento contrattuale, mancando la prova documentale ai sensi dell’art. 1742 c.c., comma 2, della previsione di una durata minima dell’incarico inerente l’Agenzia. La Corte aggiungeva che non risultava dimostrata la mancata corresponsione degli incentivi triennali previsti dal “piano commerciale” per l’Agenzia (contributo per il pagamento del canone di locazione, contributo per gli oneri di organizzazione dell’agenzia, contributo per l’inserimento di subagenti, partecipazione alle incentivazioni aziendali).
La Corte d’Appello si è ritrovata a dover giudicare sulle ipotetiche conseguenze risarcitorie del recesso ad opera di Casa Mandante e ha dunque ritenuto irrilevante la disciplina posta dall’art. 12 dell’Accordo Nazionale Agenti(rubricato Scioglimento del contratto )
I giudici dell’appello hanno così mostrato di aderire al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, poiché l’esercizio da parte del preponente della facoltà di recedere “ad nutum” dal contratto , salvo il dovere del preavviso così come previsto dalle disposizioni in tema di agenzia, non costituisce inadempimento contrattuale, né integra ex se gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza, non è mai risarcibile il danno derivante all’agente dal recesso (Cass. Sez. L., Sentenza n. 9317 del 26/06/2002; Cass. Sez. L., Sentenza n. 3925 del 19/03/2001).
Gli artt. 1750 e 1751 c.c., attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti del contratto di agenzia il potere di recedere liberamente dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo del preavviso, (Cass. Sez. L., Sentenza n. 12629 del 28/08/2003; Cass. Sez. L., Sentenza n. 10179 del 26/05/2004).
Come per gli altri rapporti di lavoro privi della stabilità reale od obbligatoria, deve perciò escludersi, in linea generale, la configurabilità di danni risarcibili, poiché la risoluzione del rapporto costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti (Cass. Sez. L., Sentenza n. 21279 del 15/10/2010).
Nell’ambito dell’accertamento di fatto della volontà pattizia dei contraenti, spettante ai giudici del merito, la Corte d’Appello ha altresì escluso che l’incarico di agenzia fosse stato connotato da una determinata stabilità, mancando l’indicazione per iscritto di un termine di durata ai sensi dell’art 1742 c.c., comma 2, quale espressione del libero esercizio dell’autonomia negoziale.
Il rapporto di agenzia non è caratterizzato da alcun regime di stabilità, pertanto la mera risoluzione ad opera del preponente non può essere considerata, di per sé, fonte di risarcimento del danno a favore dell’agente.
L’agente che lamenta di aver subito un pregiudizio economico è tenuto a dimostrare l’an, il quantum ed il nesso causale con il comportamento del preponente, alla stregua dei principi esistenti in tema di onere della prova.
In questo senso si è già ripetutamente espressa la giurisprudenza italiana sia di legittimità che di merito: App. Potenza, 22 aprile 2010, n. 211, Cass. Sez. Lav., 15 ottobre 2010, n. 21279; Trib. Pistoia, 21 dicembre 2011,Cass. Sez. Lav., 10 dicembre 2012, n. 22389, ; 14 marzo 2012, n. 4042; 7 agosto 2013, n. 18845; Cass. civ., 5 dicembre 2013, n. 27294.
Sul punto si è pronunciata anche la Corte Giustizia dell’Unione europea la quale, con sentenza 3 dicembre 2015, n. 338/14 precisa che il risarcimento del danno previsto dall’art. 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653 deve essere distinto da quello risarcito dalle indennità di fine rapporto.

avv. Maria Rosaria Pace
www.avvocatopace.com

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