5 pensieri su “Sentenza 770/23 relativa all’indennità ex art 1751 c.c.

  1. montanelli elena montanelli

    Buongiorno avvocato, sono un subagente assicurativo, cosa saprebbe dirmi sull’anticipazione massima dell’indennità di fine rapporto per acquisto prima casa e ristrutturazione dopo 30 anni di lavoro e relativa alla quota del versamento enasarco da parte degli agenti a mio favore.
    Avrei necessità di avere questa indennità.
    Oppure posso dare in pegno la mia futura indennità di fine rapporto alla banca per abbattimento mutuo ? posso sapere dagli agenti quanto è ad oggi la mia indennità di fine rapporto maturata?. Grazie

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  2. ELENA MONTANELLI

    Buongiorno avvocato, sono un subagente assicurativo, cosa saprebbe dirmi sull’anticipazione massima dell’indennità di fine rapporto per acquisto prima casa e ristrutturazione dopo 30 anni di lavoro e relativa alla quota del versamento enasarco da parte degli agenti a mio favore.
    Avrei necessità di avere questa indennità.
    Oppure posso dare in pegno la mia futura indennità di fine rapporto alla banca per abbattimento mutuo ? posso sapere dagli agenti quanto è ad oggi la mia indennità di fine rapporto maturata?. Grazie

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    1. Avv. Maria Rosaria Pace Autore articolo

      Buonasera
      Dunque la mandante ogni anno accantona una quota FIRR presso la Fondazione .
      Trattasi di indennità di risoluzione rapporto che dovrebbe quindi essere richiesta soltanto alla cessazione dello stesso a meno che lei non si accordi con la mandante affinché quest’ultima La autorizzi a concludere il rapporto per poter usufruire del FIRR e continuare-poi- un rapporto successivamente; ma Le voglio ricordare che ci sono poi tutte le indennità di fine rapporto di cui parlare
      Saluti cordiali
      Avv Maria Rosaria Pace

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  3. gianni

    Buongiorno sono un sub- agente che lavora per un agenzia dal 1990, adesso vorrei cessare il mio rapporto il mio agente mi dice che non mi aspetta la liquidazione del portafoglio perche’ non era syata scitta sul mandato….lei cosa ne pensa?

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    1. Avv. Maria Rosaria Pace Autore articolo

      Buonasera
      La corresponsione dell’indennità all’atto della cessazione del rapporto è il trattamento minimo garantito all’Agente a condizione che non abbia subìto una disdetta per giusta causa o che abbia rassegnato le dimissioni volontarie .
      mi sembra strano che all’interno del contratto non vi sia tale indicazione.
      Posiamo provare a leggerlo per verificare cosa è precisato.
      Saluti
      Avv Maria Rosaria Pace
      0823.1848857
      pacemariarosaria1@gmail.com

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