Il Tribunale afferma:
“la normativa generale del contratto di agenzia prevede che, in caso di contratto a tempo indeterminato, le parti possono recedere in qualsiasi momento, senza che debba ricorrere una giusta causa né un inadempimento imputabile all’altra parte (c.d. recesso ordinario, o ad nutum); ciò in virtù del principio che vieta l’assunzione di obblighi contrattuali di durata illimitata. Tuttavia, la parte che recede deve comunque dare all’altra un preavviso, i cui termini minimi sono fissati dall’art. 1750 c.c., salvo che la risoluzione sia imputabile a fatto o colpa di una delle parti. […] Venendo meno dunque la giusta causa, l’agente ha diritto al pagamento dell’indennità di preavviso, oltre che delle altre indennità di cessazione rapporto come previste dall’AEC 2009 e quantificate in CTU, con corretta esclusione dell’indennità meritocratica.”
Trib. Siracusa, sentenza 29/01/2025, n. 88
A cura dell’Avv. Maria Rosaria Pace
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buongiorno, dalla data della disdetta del mandato, in questo caso il 16 marzo 2026, in che tempi l’azienda deve inviare all’agente i conteggi di fine rapporto?
Il mandato è stato disdettato con effetto immediato, confermando l’azienda, che avrebbe provveduto alla liquidazione di tutte le inedennità dovute; mancato preavviso, indennità clientela e FIRR 2025.
Ho chiesto per PEC, 2 volte, quando mi sarebbero stati mandati i conteggi, ma non hano risposto.
Grazie per la risposta, cordialmente Matteo Reale
Gentilissimo buongiorno
Secondo quanto stabilito dagli accordi economici collettivi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto, la mandante dovrà liquidare le indennità calcolate ai sensi della normativa dettata in materia.
Saluti
Avv Maria Rosaria Pace