La cessione del contratto ai sensi dell’art . 1406 ss. del codice civile ) deve essere necessariamente autorizzata dalla mandante, che quindi può non accettare la cessione e quindi non si avrà il trasferimento automatico.
Un rifiuto della mandante alla cessione, potrebbe comportare, in taluni casi , di poter cessare il rapporto con l’agente che in tal caso perderebbe il diritto alle indennità di fine rapporto .
Naturalmente, non essendoci quasi mai degli elementi ostativi e soprattutto nel caso in cui la Mandante non intenda “perdere”la risorsa ,concederà senz’altro il passaggio dalla persona giuridica a quella fisica mantenendo l’anzianità contributiva ,previdenziale e indennitaria.
L’Enasarco consente che, a fronte di una cessione del contratto, la posizione dell’agente cedente possa transitare sull’agente cessionario, ivi compreso il F.I.R.R. maturato.
L’Enasarco, infatti, con uno specifico modulo (al quale deve essere allegato l’accordo di cessione) ha elaborato una procedura mediante la quale è possibile “far transitare” la posizione dall’agente cedente all’agente cessionario. Utilizzando tale procedura, nonostante la “sostituzione” dell’agente, l’Enasarco non chiuderà la posizione con l’agente cedente ma la farà passare all’agente subentrato. Conseguentemente, ad esempio, non liquiderà il F.I.R.R. ma lo liquiderà direttamente all’atto della cessazione del rapporto.
A cura dell’Avv. Maria Rosaria Pace
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