L’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio può essere equiparata al il T.F.R. dei dipendenti, ma con una grande differenza.
Difatti l’indennità di fine rapporto non è sempre dovuta, soprattutto se la cessazione del contratto avviene è per “colpa” dell’agente.
In materia di indennità di fine rapporto spettante all’agente alla cessazione del rapporto di agenzia,
il più autorevole intervento e' avvenuto ad opera della Corte di Giustizia Europea con Sentenza 23/03/2006, n. causa C-465/04
ove viene affermato che l'indennità di cessazione del rapporto che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2,
della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 18 dicembre 1986 num 653 non può essere sostituita,
in applicazione dell'accordo economico collettivo, da un'indennità determinata secondo parametri diversi
da quelli fissati da tale direttiva a meno che non venga provato che l'applicazione dell'accordo garantisca
comunque all'agente un trattamento che preveda la corresponsione di un'indennità pari o superiore a quella
che risulterebbe dall'applicazione del dettame comunitario.
La di Cassazione, adeguandosi a tale disposizione ha affermato con sentenza 3 ottobre 2006 n. 21309,
che l'art. 1751 cod. civ. possa essere derogato dalla contrattazione collettiva ma solo nel senso più favorevole
all'agente e che la comparazione tra le disposizioni legali e quelle contrattuali deve essere effettuata
con riferimento al singolo caso concreto, quindi una volta cessato il rapporto.
L'art. 1751 cod. civ. deve essere interpretato nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente,
alla luce delle vicende del rapporto concluso, il trattamento economico più favorevole ,ergo il risultato migliore.
I presupposti per la corresponsione dell'indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia sono contenuti nell'art. 1751 cod. civ.,
nel quale viene stabilito che Casa Mandante sia tenuta a corrispondere all'agente l'indennità a condizione che ricorrano tali presupposti:
l'agente abbia procurato nuovi clienti, o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, e il preponente riceva ancora vantaggi dagli affari con tali clienti;
l'indennità sia stabilita in misura equa, tenuto conto delle provvigioni che l'agente perde a seguito dell'interruzione del rapporto.
L'indennità per la cessazione del rapporto non è dovuta per l'art. 1751 comma 2 cod. civ. nel caso in cui:
la risoluzione del rapporto ad opera del preponente sia avvenuta per fatto imputabile all'agente che non consenta la prosecuzione, seppur provvisoria ,del rapporto;
l'agente receda dal contratto, tranne le ipotesi casi di recesso dipeso da circostanze attribuibili al prepotente.
E’ una componente dell’indennità di fine rapporto dovuta agli agenti di commercio che le aziende hanno l’obbligo di accantonare ogni anno all’Enasarco, ma solo se sono iscritte ad una delle associazioni di categoria firmatarie degli Accordi Economici Collettivi.
Il FIRR infatti non è previsto dalla legge ma solo dagli Accordi Economici Collettivi, che hanno previsto che un parte dell’indennità di fine rapporto dovuta agli agenti al termine del contratto venga man mano messo da parte presso l’Enasarco.
L’art. 1750 comma 3 c.c. dispone, inoltre, che il “contratto di agenzia a tempo indeterminato può essere risolto dalle parti solamente se viene dato preavviso, che non può essere inferiore a”:
• 1 mese per il 1° anno
• 2 mesi per il 2° anno
• 3 mesi per il 3° anno
• 4 mesi per il 4° anno
• 5 mesi per il 5° anno
• 6 mesi per il 6° anno e per gli anni successivi.
Cosa succede quando una parte recede dal contratto di agenzia, senza osservare il preavviso?
Nel caso di un contratto a tempo determinato, il contratto stesso continua ad essere valido fino alla scadenza stabilita. Un recesso illegittimo, non potrà in alcun modo risolvere il contratto che, pertanto, proseguirà anche dopo l’ingiustificato recesso fino alla sua normale scadenza (cfr. Cass. Civ. 1990 n. 1614).
Con riferimento al contratto a tempo indeterminato, la Corte di Cassazione, sul punto ha ribadito, con sentenza n. 8295 del 25 maggio 2012, il principio, dell’efficacia reale del preavviso ovvero di ultrattività del rapporto contrattuale.
“In base al principio di ultrattività del rapporto durante il periodo di preavviso, il contratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo quando scade il termine di preavviso, sancito nell’interesse e a tutela della parte non recedente.”
Rapporti di agenzia instaurati entro il 31 dicembre 1974:
3% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1975 ed il 31 dicembre 1979;
3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1988, fino ad un massimo di lire 36.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedenti il limite di L. 36.000.000;
4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni eccedenti il limite di Lire 72.000.000.
Rapporti di agenzia instaurati nel 1975 e nel 1976:
3% su tutte le provvigioni relative ad affari conclusi dall’inizio del rapporto fino alla data del 31 dicembre 1979;
3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1988, nel limite del massimale di lire 36.000.000 annue e 3% sulla quota di guadagni eccedente tale importo annuo;
4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedente tale importo annuo.
Rapporti di agenzia instaurati negli anni da, 1977 al 1982:
3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto;
3,5% sulle provvigioni maturate negli anni successivi ai primi tre e sino al 31 dicembre 1988, nel limite di lire 36.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti l’importo di L. 36.000.000;
4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedente tale importo annuo.
Rapporti di agenzia instaurati dal 1983 al 1985:
3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto;
3,5% sulle provvigioni maturate nel quarto, quinto e sesto anno di durata del rapporto, nel limite di lire 36.000.000 annue sino al 31 dicembre 1988 e di L. 72.000.000 annue dal 1’ gennaio 1989; 3% sulle provvigioni eccedenti;
4% sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto, nel limite massimo annuo di L. 72.000.000 e 3% sulle provvigioni eccedenti.
Rapporti di agenzia instaurati dal 1’ gennaio 1986 in poi:
3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto;
3,5% sulle provvigioni maturate negli anni quarto, quinto e sesto, nel limite di lire 72.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti l’importo di Lire 72.000.000;
4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi al sesto, nel limite di Lire 72.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti.
L’Indennità Meritocratica è una componente dell’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio prevista dagli Accordi Economici Collettivi.