Agenti di Commercio: Fondo perduto, se il contributo non ci spetta rischiamo l’illecito penale

Aggiornamento 01/07/2020

L’emergenza economica conseguente a quella sanitaria da Covid-19 ha messo in ginocchio molte attività economiche, da cui la necessità di assicurare un aiuto pubblico che possa – almeno in parte – ripristinare le condizioni di sopravvivenza delle imprese e dei lavoratori autonomi. Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è un ristoro ben più significativo del contributo, a questo alternativo, di 600 euro, per i mesi di marzo e aprile, nonché di 1.000 euro per maggio.

È questo l’importo minimo del contributo, che si calcola sul minor fatturato di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con una significativa percentuale del 20% per la maggioranza numerica dei richiedenti (con ricavi o compensi 2019 sino a 400.000 euro) e via via decrescente al 10% sino a 5 milioni di ricavi.

Contributo «generoso» e semplificazione

Consideriamo anche il non concorso di questo contributo al reddito e al valore della produzione per l’Irap, così che aumenta il suo effetto in termini di recupero del margine perso per il minor fatturato di aprile. Certo la chiusura, parziale o totale, di molte attività era iniziata in marzo e si è protratta anche in maggio, ma la scelta di fare riferimento al solo mese di aprile, con un contributo «generoso» è sicuramente positiva in termini di semplificazione dei conteggi in appoggio della domanda. Mentre il contributo in cifra fissa era gestito dall’Inps, quello a fondo perduto è di competenza dell’Agenzia delle entrate, che si è già espressa con il provvedimento del 10 giugno 2020, che ha approvato il modello di istanza per il riconoscimento di questo beneficio, e ha diramato la circolare 15/E sul successivo giorno 13.

Il tema dell’«individuazione dei soggetti ammessi»

Questo atto amministrativo intitola «chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto», precisando nella introduzione che si tratta dei «primi». Sarà sicuramente necessario conoscere il pensiero dell’amministrazione finanziaria sui numerosi e significativi dubbi che sono tuttora presenti, come si vede dalle pagine del quotidiano e dal forum dei quesiti per lo speciale Telefisco-obiettivo rilancio. I dubbi riguardano in primo luogo l’individuazione dei soggetti ammessi a questo beneficio: nel testo attuale sono esclusi i professionisti che versano i contributi alla cassa di previdenza della categoria o alla gestione separata, con una vaga promessa di rimuovere questa preclusione fatta dal governo nel corso degli «Stati generali». Per l’esatta quantificazione non sarà sempre agevole ricavare i dati rilevanti per i contribuenti forfetari, privi di contabilità.

Quando non è facile dimostrare il calo di fatturato

La natura del reddito (di impresa) dovrebbe invece consentire l’accesso agli agenti di commercio, che peraltro rischiano di non poter dimostrare il calo del fatturato di aprile, in quanto i tempi di liquidazione delle provvigioni determinano una riduzione degli introiti solo nei due o tre mesi successivi. In altri termini è abbastanza probabile che il mandante abbia pagato in aprile le provvigioni sulle vendite di gennaio, mese non ancora influenzato dagli effetti della pandemia. La rilevanza di questi soggetti era stata evidenziata nel quotidiano di ieri, così come il dubbio sul computo dei passaggi interni in agricoltura.

Che succede se il contributo non è «spettante»

Il provvedimento normativo è ancora in corso di conversione e potrebbe (o meglio dovrebbe) vedere l’introduzione di alcune modifiche chiarificatrici e di semplificazione. L’istanza di contributo può essere presentata già ora, e comunque sino al 13 agosto, cioè qualche giorno dopo la conversione in legge, cui farà ovviamente seguito una ulteriore circolare. Nel dubbio è rischioso presentare la domanda nel caso in cui sia incerta la spettanza, o la quantificazione del beneficio: il comma 14 della norma relativa a questo contributo dispone che nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale. In altri termini l’agenzia delle Entrate dovrà promuovere l’irrogazione di una sanzione amministrativa se la differenza non supera 4.000 euro, facendo poi rapporto alla procura per importi superiori. La pena consiste nella reclusione da 6 mesi a 3 anni.



Fonte: Il Sole 24 Ore - 25 giugno 2020 - a cura di Raffaele Rizzardi

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