Il comma 1 dell’articolo 25, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede tra i 12 soggetti inclusi alla fruizione del contributo a fondo perduto «… i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo […] titolari di partita IVA […]». Al comma 2, tuttavia, stabilisce contestualmente l’esclusione dal suddetto fondo dei «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103», tra cui configura anche alla Fondazione Enasarco. Ciò premesso, si chiede se gli Agenti ed i Rappresentanti di commercio (obbligati all’iscrizione presso la Gestione commercianti dell’INPS e alla Fondazione Enasarco), rientrano tra i beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25.
Come chiarito nella circolare n. 15/E del 2020, il comma 2 contiene disposizione di chiusura finalizzate a stabilire che il contributo non spetta, tra l’altro, ai professionisti che risultano esclusivamente «[…] iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».
Pertanto, gli agenti e rappresentati di commercio che producono reddito d’impresa e sono pertanto inclusi nel comma 1 dell’articolo 25 del decreto rilancio e che contestualmente risultano iscritti presso la Gestione commercianti dell’INPS e la Fondazione Enasarco possono comunque fruire del contributo a fondo perduto
COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso.
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