Ricordiamo che, a fronte dell’emergenza Covid-19, il legislatore, con il decreto Cura Italia, ha disposto che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019
“i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato”.
Il versamento di queste ritenute d’acconto poteva avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Successivamente il decreto Rilancio ha prorogato la data del 31 luglio al 16 settembre 2020, prevedendo il versamento in unica soluzione entro questa nuova data oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Infine, l’ultimo intervento modificativo della disposizione è arrivato con il decreto agosto, con cui si è stabilito che i versamenti delle predette ritenute d’acconto sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Il codice tributo da utilizzare per il versamento è “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.
Particolare attenzione va posta al campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” del modello F24. Qui vanno riportate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (quindi, se ad esempio le rate sono 4, allora occorre riportare 0104 per indicare la prima delle 4 rate; 0204 per la seconda rata, e così via). In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101”.
Su TrovoAgente.it troverai tantissime offerte di lavoro in Italia o all'Estero per agenti di commercio e venditori. Puoi liberamente consultare migliaia di annunci di lavoro, inoltre con una semplice registrazione gratuita potrai ricevere sempre tutte le nuove offerte di lavoro direttamente nella tua casella di posta elettronica.