Lo prevede l'art. 37 del DL 76/2020 - decreto “Semplificazioni” recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” - ora all’esame finale della Camera.
Seconto tale provvedimento, infatti, il domicilio digitale/PEC diventa prerequisito necessario per svolgere l’attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese delle Camere di commercio.
Il “domicilio digitale” è un concetto più ampio rispetto alla Pec introdotta nel Codice dell’amministrazione digitale con il Dlgs 217/2017, che appunto ricomprende, oltre all’indirizzo di Posta elettronica certificata, anche i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal Regolamento europeo eIDAS.
Si tratta di un domicilio online, legato a un indirizzo di Posta Certificata, che funziona esattamente come un recapito ufficiale ma in formato elettronico.
Il nuovo decreto Semplificazioni prevede anche un inasprimento delle misure in caso di mancato adeguamento alle nuove disposizioni.
È prevista una sanzione amministrativa per le società e per le imprese individuali che non ottemperano, che fa venir meno il precedente sistema che prevedeva, in caso di mancata comunicazione della Pec al RI, la sola “sospensione” delle pratiche al Registro imprese.
Pertanto, ora, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale l’impresa incorrerà nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e nell’irrogazione di una sanzione amministrativa, in misura raddoppiata, per le società (art. 2630 Codice civile), e, in misura triplicata, per le imprese individuali (art. 2194 Codice civile).
E’ fissato il termine di scadenza del 1° ottobre 2020, entro il quale tutte le tipologie di imprese, che non hanno iscritto nel Registro Imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante, dovranno regolarizzare la propria posizione, acquisendo tale servizio dai certificatori accreditati Agid.
Per chi si mette in regola entro il 1° ottobre, la comunicazione del nuovo indirizzo avverrà senza costi con il servizio “Pratica-semplice” all’indirizzo www.registroimprese.it/pratica-semplice. Coloro che risulteranno inadempienti dopo il 1° ottobre 2020, dovranno pagare la sanzione e il conservatore procederà con l’assegnazione d’ufficio di un indirizzo di domicilio digitale di sola ricezione dei documenti.
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