Il provvedimento, le cui disposizioni si applicano a partire dal 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale ed introduce nuove modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su aree del territorio nazionale a seconda che siano caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“scenario di tipo 3” - ZONA ARANCIONE) o di massima gravità epidemiologica (“scenario di tipo 4” - ZONA ROSSA).
Su tutto il territorio nazionale, salvo le più stringenti restrizioni introdotte per i territori a maggior rischio, dalle ore 22.00 fino alle ore 5.00 del giorno successivo, gli spostamenti sono consentiti soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Per la restante parte della giornata resta fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, studio, motivi di salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 3).
Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (comma 4).
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano a svolgersi alle stesse condizioni del D.P.C.M. del 24 ottobre, ma la ristorazione con asporto viene consentita fino alle ore 22.00 (e non più fino alle 24.00), allineandola al nuovo divieto di spostamento dopo le 22.00. Resta fermo il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (comma 9, lett. gg).
Con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”.
Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto (3 dicembre 2020).
Con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 sono state individuate le Regioni appartenenti alle diverse tipologie di area gialla, arancione e rossa.
Le misure del livello arancione comprendono limiti agli spostamenti. C’è il divieto di entrare e uscire da queste regioni, salvo che per spostamenti motivati da “comprovate esigenze”: motivi di lavoro, salute e urgenza. Rimangono consentiti gli spostamenti “strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza”. Consentito anche il rientro al proprio domicilio o residenza. Per quanto riguarda gli spostamenti tra comuni, è vietato ogni spostamento - con mezzi di trasporto pubblici o privati - in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Anche in questo caso, lo spostamento è consentito per le solite “comprovate esigenze”. Per quanto riguarda lo sport, si può fare attività motoria e sportiva all’interno del proprio comune e all’aperto.
Nelle zone arancioni, inoltre, sono chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Rimangono aperte mense e catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto (con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze)
Oltre che ad una copia del modulo di autodichiarazione (clicca qui per scaricarlo) obbligatoria e necessaria per tutti gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse
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