DPCM 3 NOVEMBRE 2020 - Cosa cambia per gli agenti di commercio?

Aggiornamento 05/11/2020


Il provvedimento, le cui disposizioni si applicano a partire dal 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale ed introduce nuove modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su aree del territorio nazionale a seconda che siano caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“scenario di tipo 3” - ZONA ARANCIONE) o di massima gravità epidemiologica (“scenario di tipo 4” - ZONA ROSSA).

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)

Su tutto il territorio nazionale, salvo le più stringenti restrizioni introdotte per i territori a maggior rischio, dalle ore 22.00 fino alle ore 5.00 del giorno successivo, gli spostamenti sono consentiti soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Per la restante parte della giornata resta fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, studio, motivi di salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 3).
Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (comma 4).
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano a svolgersi alle stesse condizioni del D.P.C.M. del 24 ottobre, ma la ristorazione con asporto viene consentita fino alle ore 22.00 (e non più fino alle 24.00), allineandola al nuovo divieto di spostamento dopo le 22.00. Resta fermo il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (comma 9, lett. gg).
Con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”.
Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto (3 dicembre 2020).
Con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 sono state individuate le Regioni appartenenti alle diverse tipologie di area gialla, arancione e rossa.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su ZONA ARANCIONE (Puglia e Sicilia)

Le restrizioni sugli spostamenti

Le misure del livello arancione comprendono limiti agli spostamenti. C’è il divieto di entrare e uscire da queste regioni, salvo che per spostamenti motivati da “comprovate esigenze”: motivi di lavoro, salute e urgenza. Rimangono consentiti gli spostamenti “strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza”. Consentito anche il rientro al proprio domicilio o residenza. Per quanto riguarda gli spostamenti tra comuni, è vietato ogni spostamento - con mezzi di trasporto pubblici o privati - in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Anche in questo caso, lo spostamento è consentito per le solite “comprovate esigenze”. Per quanto riguarda lo sport, si può fare attività motoria e sportiva all’interno del proprio comune e all’aperto.

Le misure per bar e ristoranti

Nelle zone arancioni, inoltre, sono chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Rimangono aperte mense e catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto (con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze)

Ulteriori misure di contenimento del contagio su ZONA ROSSA (Lombardia, Calabria, Valle d'Aosta e Piemonte)

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla zona rossa, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui all’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano, comunque, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • tutte le attività previste dall’art. 1, comma 9, lett. f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24. La novità, rispetto all’Allegato 2 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è costituita dall’inclusione, tra le attività non sospese, dei “servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”.

Focus Agenti e Rappresentanti di Commercio

Gli Agenti e Rappresentanti di Commercio possono proseguire nello svolgimento della loro attività in tutte e tre le zone.

Oltre che ad una copia del modulo di autodichiarazione (clicca qui per scaricarlo) obbligatoria e necessaria per tutti gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse
Consigliamo vivamente di avere sempre a disposizione:

  • una visura camerale, quale documento che certifica l'attività di agente e da cui si desume il proprio codice ateco
  • copia del contratto di agenzia da cui si evinca il rapporto di agenzia e la zona di competenza
  • come extrema ratio una agenda, anche elettronica, che comprovi gli appuntamenti fissati.
Inoltre vi consigliamo di prestare la massima attenzione alle ordinanze locali che potrebbero introdurre in merito agli spostamenti misure più restrittive rispetto a quelle nazionali.
Per la tutela della salute di tutti, vi consigliamo di rispettare le disposizioni anti contagio (mascherine, guanti, gel igienizzante e distanza di sicurezza etc.) applicate da parte delle strutture con cui ci si interfaccia.



Fonte: F.N.A.A.R.C. - Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio

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