2 PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in scadenza il 30/11/2020, è posticipato al 10/12/2020 (o, al ricorrere di determinati requisiti, al 30/40/2021).
2.1 SOGGETTI ISA
Tra i soggetti ISA è ricompresa la maggior parte degli Agenti di commercio che, come confermato dall’art. 1 co. 2 del DL “Ristori-quater”, beneficiano del differimento.
Nello specifico, si tratta dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Il differimento si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
2.1.1 CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA PROROGA
La proroga per i soggetti ISA si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Tuttavia, per determinati contribuenti esercenti le attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, di seguito elencati, il differimento opera anche in assenza di tale riduzione.
Ristoratori ubicati nelle c.d. Regioni “arancioni”:
Beneficiano della proroga al 30/04/2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi.
Soggetti ubicati nelle c.d. Regioni “rosse”:
Beneficiano della proroga al 30/04/2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi, anche i soggetti ISA che, nel contempo:
– esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 149/2020, e nell’Allegato 2 al medesimo DL 149/2020, come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (c.d. “Ristori-ter”);
– hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree individuate come Regioni “rosse”.
2.2 IMPOSTE INTERESSATE DALLA PROROGA
Oltre alle imposte espressamente citate dalla norma (IRPEF, IRES e IRAP), la proroga si applica anche alle relative imposte sostitutive e addizionali indicate di seguito, purché dovute dai soggetti beneficiari del differimento medesimo.
Imposta sostitutiva o addizionale | Norma istitutiva |
Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio | Artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 – 115 e 117 della L. 244/2007 |
Imposta sostitutiva per il regime forfetario | Art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 |
Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi | Art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate 55394/2011 |
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) | Art. 19 co. 13 – 17 del DL 201/2011 |
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) | Art. 19 co. 18 – 22 del DL 201/2011 |
Addizionale IRPEF/IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza | Art. 1 co. 466 della L. 266/2005 e DPCM 13.3.2009 |
Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative | Art. 2 del DL 138/2011 |
Addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finanziari e la Banca d’Italia | Art. 1 co. 65 della L. 208/2015 |
Addizionale IRES del 3,5% per i concessionari del settore dei trasporti | Art. 1 co. 716 – 718 della L. 160/2019 |
Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell’energia | Art. 3 della L. 7/2009 |
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