Acconto delle imposte sui redditi e IRAP al 10 dicembre per i titolari di partita IVA, mentre slitta al 30 aprile 2021 per i soggetti non ISA con calo del fatturato del primo semestre almeno del 33% e per le attività dei due decreti Ristori con sede in zona rossa (se ristoranti anche arancione).
Sempre al 10 dicembre slitta il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP.
Invece, per i versamenti di ritenute, addizionali e IVA del 16 dicembre è prevista la sospensione fino al 16 marzo con calo di fatturato di novembre 2020 su 2019 di almeno il 33% o se si tratta di attività dei decreti Ristori in zona rossa. Sono queste alcune, ma non le uniche, novità in materia di proroga delle scadenze contenute nel decreto Ristori quater.
Dopo le prime anticipazioni sulle proroghe dei versamenti dell’acconto di novembre della dichiarazione dei redditi e IRAP contenute nel comunicato stampa MEF del 27 novembre, il decreto Ristori quater passa il vaglio del Consiglio dei Ministri.
Appare quindi più chiara la situazione delle scadenze fiscali interessate dalle proroghe e sospensioni.
Questa volta, rispetto a quanto già previsto con i precedenti provvedimenti (in particolare il decreto Agosto e il decreto Ristori), di cui, comunque si deve tener conto, visto che sono ancora validi, l’intervento è a più ampio raggio.
Infatti, le novità riguardano non solo le dichiarazioni dei redditi e IRAP, oltre che l’IMU, ma anche i versamenti di dicembre (ritenute, addizionali e IVA) e l’appuntamento con le rate della rottamazione anch’esse in calendario a dicembre.
Proviamo, dunque, a tracciare una sorta di calendario con l’indicazione delle nuove date.
Il 10 dicembre vede alcune nuove scadenze da un lato e lo slittamento di altre.
Iniziamo dalle prime. Il 10 dicembre scade il termine per:
Al 16 dicembre si registrano alcune conferme, ma anche molte novità.
Partiamo dalle conferme: il versamento della seconda rata IMU non subisce proroghe.
Pertanto, entro il 16 dicembre occorre effettuare il versamento da parte di tutti coloro che non sono interessati dalle esclusioni introdotte con i vari decreti anti Covid, tra cui anche il decreto Ristori quater.
In particolare, il nuovo decreto interviene sulle esenzioni IMU chiarendo che il pagamento è abbuonato quando l’utilizzatore coincide non con il “proprietario”, ma con “il soggetto passivo d’imposta” (ciò allarga il campo di applicazione dell’esonero in tutti i casi in cui, come ad esempio nel leasing, il soggetto passivo non è, appunto, il proprietario).
Alla luce di quanto appena detto, sono esentati dal versamento gli immobili:
a) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
c) rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
e) destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
f) in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori;
g) delle attività elencate nell’allegato 2 al decreto Ristori bis, se con sede in zona rossa.
In tutti i suddetti casi, eccetto che per gli immobili elencati ai punti a) e c) per godere dell’esonero è necessario che i soggetti d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Sempre in tema IMU, da segnalare l’eventualità di dover rivedere i calcoli e far versare l’eventuale differenza entro il 28 febbraio 2021, se i Comuni inseriscono le delibere con le aliquote entro il 31 dicembre 2020. Tale possibilità è prevista dal D.L. n. 125/2020, decreto che proroga lo stato di emergenza, che ha avuto il via libera di conversione da parte della Camera.
Per quanto riguarda, invece, delle modifiche, come si dirà di seguito, slittano a marzo i versamenti delle ritenute, addizionali e IVA.
Il decreto Ristori quater prevede che il versamento del PREU e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 deve essere versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza il 18 dicembre 2020.
La restante quota, pari all’80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno.
La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.
Slittano dal 16 dicembre 2020 al 16 marzo 2021, i termini per il versamento:
a) delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
b dell’IVA;
c) dei contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione vale solo per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
La suddetta sospensione vale anche:
1) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
2) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
2.1) ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
2.2) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
2.3) ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.
Come accennato, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Un’ultima considerazione va fatta in merito al versamento dell’acconto IVA del 27 dicembre 2020.
Siccome la norma di sospensione fa riferimento ai “termini che scadono nel mese di dicembre 2020”, si presume che vi rientri anche l’acconto IVA: se tale interpretazione, come si suppone, venisse confermata, anche l’acconto IVA, per i soggetti sopra elencati, slitta al 16 marzo 2021
Al 30 aprile 2021 slitta, per molti contribuenti con determinati requisiti, il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP.
1) i soggetti ISA che:
1.1) hanno subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque esercitino l’attività;
1.2) non hanno subito il calo di fatturato, ma rientrano tra uno dei codici Ateco elencati nell’allegato 1 o 2 al decreto Ristori bis e hanno domicilio fiscale o sede in una regione rossa;
1.3) non hanno subito il calo di fatturato ma esercitano l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione;
2) i soggetti non ISA:
2.1) ovunque dislocati, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
2.2) con sede nelle zone rosse, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due allegati (allegato 1 e allegato 2) del decreto Ristori bis;
2.3) con sede nelle zone arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che gestiscono ristoranti.
Su TrovoAgente.it troverai tantissime offerte di lavoro in Italia o all'Estero per agenti di commercio e venditori. Puoi liberamente consultare migliaia di annunci di lavoro, inoltre con una semplice registrazione gratuita potrai ricevere sempre tutte le nuove offerte di lavoro direttamente nella tua casella di posta elettronica.