L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa anche agli agenti di commercio che cessano di lavorare, senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
L’indennizzo spetta agli agenti di commercio che:
L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti.
Per il 2020 questo valore è di circa € 516. L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l'applicazione di trattenute sindacali e/o l'erogazione di trattamenti di famiglia.
L'indennizzo è diventato strutturale da qualche anno, tuttavia la concessione dello stesso è subordinata alla disponibilità delle risorse di cui all'apposito fondo per la razionalizzazione della rete commerciale presso l'Inps.
Per questo motivo, ossia la mancanza di fondi, nel 2020 questo indennizzo era stato sospeso. La legge di bilancio 2019 ha ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% per finanziare questo fondo.
Con la nuova legge di bilancio, per il 2021 resta tutto uguale, ma dal 2022 la percentuale passa allo 0,48% aggiuntivo, di cui:
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