Sospensione per accertamento e riscossione: approvato un decreto urgente

Aggiornamento 16/01/2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge urgente in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari. Vediamo i dettagli.

Con Comunicato Stampa del 15 gennaio il Consiglio dei Ministri riporta i provvedimenti urgenti approvati nella serata di ieri durante la riunione n 91 terminata alle ore 23.40.

In particolare, è stato approvato, su proposta del Presidente Conte e del Ministro Gualtieri un Decreto-Legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.

Il testo prevede il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica:

  • degli atti di accertamento
  • di contestazione
  • di irrogazione delle sanzioni
  • di recupero dei crediti di imposta
  • di liquidazione e di rettifica e liquidazione
  • nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Il testo fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da:
  • cartelle di pagamento
  • nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020
Il comunicato stampa specifica che “per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021”.

noltre è previsto un differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, della scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti:
  • dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza
Per quanto riguarda l’attività della Amministrazione Finanziaria dal 1 gennaio 2021, in attesa di leggere il testo definitivo del decreto, si riporta quanto recita il comunicato stampa:
  • restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo
  • restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario
Viene inoltre rinviato di un mese il termine per i versamenti e gli adempimenti relativi all’imposta sui servizi digitali (web tax), ossia:
  • slitta dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 il termine per il versamento
  • slitta dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 il termine per la presentazione della relativa dichiarazione

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Fonte: FISCO e TASSE

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