Sospensione cartelle pagamento al 31.01.2021 e Rottamazione Saldo e stralcio al 1° marzo
Aggiornamento 25/01/2021
Le Faq dell'Agenzia, aggiornate con la proroga al 01.03.2021 del termine di pagamento delle rate 2020 della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio
Mini proroga al 31 gennaio 2021 del termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 dicembre 2020.
Lo ha previsto il Decreto Legge n. 3/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021.
Ricordiamo anche che recentemente il Decreto Ristori-quater (DL n. 157/2020) è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” (sui quali il precedente DL n. 129/2020 non aveva messo mano), prevedendo il differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal Decreto Rilancio.
A seguito dell'ulteriore proroga e delle modifiche introdotte dal Decreto Ristori quater, sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (Faq) al 20 gennaio 2021, per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte in materia di riscossione.
Ma vediamo nel dettaglio le novità in merito alle sospensioni, così come indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento (art. 154, lettera a, DL Rilancio come modificato dal decreto Agosto)
Differimento al 31 gennaio 2021 del termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 28 febbraio 2021 (l'1.3.2021 poichè il 28.02 cade di domenica).
*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Sospensione attività di notifica e pignoramenti (art. 154, lettera a) (art. 152)
Differimento al 31 gennaio 2021 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Sospensione fino al 31 gennaio 2021 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori ad euro 5.000,00
Sospese fino al 31 gennaio 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
"Rottamazione-ter” - “Saldo e stralcio” (art. 154, lettera c, DL Rilancio come modificato dal decreto Agosto e da ultimo dal Ristori quater)
Differimento al 1° marzo 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata. Di conseguenza, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 1° marzo 2021 (in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal Decreto Rilancio - DL n. 34/2020).
Per il pagamento entro questo termine ultimo di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Rateizzazioni (art. 154, lettere b, d, DL Rilancio come modificato dal decreto Agosto e da ultimo dal Ristori quater)
Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento, viene inoltre elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.
Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del “Decreto Ristori-quater” (30 novembre 2020), il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
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Fonte: FISCO e TASSE
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