Agenti e rappresentanti di commercio: Ravvedimento acconto IVA 2020, entro il 27 gennaio è possibile il pagamento

Aggiornamento 27/01/2021

Ravvedimento breve, possibile pagare l'acconto IVA 2020 con sanzioni ridotta ad un decimo e interessi entro il 27 gennaio

I Contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili che trimestrali hanno tempo fino al 27 gennaio 2021 per la regolarizzazione del versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2020 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 28 dicembre 2020 (ravvedimento), applicando la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

Categorie di contribuenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
È bene sottolineare che questa scadenza non riguarda i soggetti che, alle condizioni previste dal c.d. "Decreto Ristori-quater", possono differire al 16.3.2021 il versamento dell'acconto IVA.

Il pagamento va effettuato con modello F24 con modalità telematiche, direttamente utilizzando:
  • i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel
  • oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate
  • oppure tramite intermediario abilitato
i Codici Tributo da utilizzare sono:
  • 6013 - Versamento acconto per Iva mensile
  • 6035 - Versamento IVA acconto
  • 8904 - Sanzione pecuniaria Iva
Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi si specifica che:
  • dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo si applica la sanzione nella misura fissa dell’1,5% prevista per il ravvedimento breve o mensile
  • per gli interessi legali dal 1° gennaio è passata allo 0,01% dallo 0,05% annuo, applicabile invece fino al 31 dicembre 2020

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Fonte: FISCO e TASSE

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