Enasarco: contributi versati ancora irrecuperabili

Aggiornamento 27/03/2021

Interrogazione e risposta del Governo sul problema dei cd. contributi silenti versati dagli agenti ad Enasarco ma insufficienti a ottenere una pensione

Nella seduta di mercoledì 24 marzo 2021 in Commissione alla Camera, la Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto, ha risposto ad una interrogazione di alcuni parlamentari in ordine a eventuali provvedimenti da adottare affinché gli iscritti all'Enasarco, (l'ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio) possano recuperare dall'Ente in questione i c.d. contributi silenti.

La sottosegretaria ha fatto presente che "la legge n. 12 del 1973 ha disciplinato le funzioni e gli obblighi attribuiti all'Enasarco; la previdenza gestita dall'Enasarco ha assunto natura integrativa di quella obbligatoria gestita dall'INPS nei confronti degli esercenti attività commerciali (tra cui gli agenti e i rappresentanti di commercio), ai sensi della legge n. 613 del 1966.

L'Enasarco è stato trasformato in ente di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 e, con decreto ministeriale del 16 giugno 1997, l'Ente è divenuto una fondazione di diritto privato.

Per quanto concerne i requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia, il vigente Regolamento delle Attività Istituzionali dell'Enasarco prevede (art. 14) almeno 67 anni di età e 20 anni di contribuzione per gli uomini (la cui somma deve però dare quota 92) e almeno 65 anni di età e 20 anni di contribuzione per le donne (la cui somma deve dare quota 91) al 2021. Tale requisito contributivo di 20 anni deriva dalla «natura integrativa» della prestazione erogata dall'Enasarco rispetto a quella di «primo pilastro» maturata, per periodi coincidenti, presso la gestione commercianti dell'INPS. < br>
Infatti, i 15 anni di anzianità contributiva originariamente previsti dalla legge n. 12 del 1973 sono stati innalzati dall'Ente per adeguarli al requisito ventennale introdotto, a regime, dal decreto legislativo n. 503 del 1992 (c.d. riforma Amato) per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) presso l'INPS.

Da qui trae origine la questione dei cosiddetti «silenti», cioè di quei soggetti iscritti all'ENASARCO i quali, avendo versato contributi obbligatori per un numero di anni inferiore ai 20 anni minimi previsti, sono impossibilitati a conseguire il diritto alla prestazione pensionistica integrativa corrisposta dall'Ente ed a poterne richiedere la restituzione, in quanto non prevista dall'ordinamento.
Al riguardo, si evidenzia che, nel sistema previdenziale obbligatorio pubblico, del quale la prestazione corrisposta dall'Enasarco è integrativa, non è previsto il rimborso dei contributi versati qualora gli stessi non producano, per mancanza dei necessari requisiti, la liquidazione di una prestazione pensionistica. Ciò in quanto tale sistema è basato su principi solidaristici generali e non sulla rigida considerazione della posizione contributiva del singolo assicurato.

Si segnala, peraltro, che l'Ente ha operato una rivisitazione del proprio ordinamento per far fronte alla citata problematica, prevedendo:

  1. una rendita contributiva (articolo 16 del regolamento attività istituzionali) che può essere richiesta, con decorrenza dal 2024, dagli agenti iscritti dal 1° gennaio 2013, che abbiano 67 anni di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva. Tale prestazione, reversibile ai superstiti, viene calcolata con il metodo contributivo, ed è ridotta in misura del 2 per cento per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota necessaria per il diritto alla pensione (quota 92) – possibilità esclusa per coloro che risultino già iscritti alla data del 1° gennaio 2013
  2. una contribuzione volontaria (articolo 9 del Regolamento attività istituzionali) per gli iscritti che cessino temporaneamente o definitivamente l'attività, e che non siano titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, che possono essere ammessi al versamento della contribuzione volontaria purché abbiano un'anzianità contributiva minima di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività stessa (la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività).”
L’On. Rizzetto pur ringraziando per la risposta ha rilevato la mancanza di indicazioni operative precise sugli intendimenti dell'Esecutivo. Gli iscritti ad Enasarco sono vittime, ha detto, in quanto, a differenza degli iscritti ad altre casse di previdenza, non hanno a disposizione alcuna alternativa, essendo obbligati al versamento dei contributi. Inoltre, l'Enasarco prevede minimi di anzianità contributiva ben più alti di quelli di altre casse e la possibilità della contribuzione volontaria non è conveniente a causa della sua onerosità. Si tratta di una situazione che deve essere risolta, anche perché, allo stato, i contributi «silenti» degli ex agenti e rappresentanti di commercio non possono essere oggetto né di ricongiunzione né di totalizzazione.


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Fonte: FISCO&TASSE

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