USARCI: Decreto Sostegni, richiesta la modifica del sistema di calcolo dei contributi a fondo perduto

Aggiornamento 16/04/2021

Modificare il sistema di calcolo dei contributi a fondo perduto destinati agli agenti e ai rappresentanti di commercio, in attività finanziaria e ai collaboratori. Categorie di lavoratori che hanno particolarmente subìto gli effetti della chiusura delle attività e delle limitazioni imposte dal Governo per il contenimento della pandemia.

USARCI, Fisascat CISL, Filcams CGIL, UILtucs, Fnaarc e UGL hanno richiesto la modifica del sistema al Presidente del Consiglio Draghi e ai ministri dello Sviluppo Economico e del Lavoro Giorgetti e Orlando.

Nella notta inviata si valuta positivamente il contributo a fondo perduto previsto dal recente Decreto Sostegni, con il superamento della logica dei Codici Ateco ed un raffronto sul fatturato in un arco temporale ben più ampio.

Ma i sindacati esprimono forti perplessità sul requisito previsto dal recente Decreto Sostegni adottato per l’accesso al contributo a Fondo Perduto, ossia l’applicazione di una percentuale sulla differenza tra la media mensile delle fatture emesse nel 2020 e nel 2019, criterio che non solo non fornisce un parametro reale sulla perdita subita ma che ha ulteriormente penalizzato molti agenti di commercio e agenti in attività finanziaria che non hanno ricevuto alcun ristoro, nonostante le ingenti perdite di fatturato, perché non in grado di presentare i documenti idonei a dimostrarlo.

In particolare USARCI, Fisascat CISL, Filcams CGIL, UILtucs, Fnaarc e UGL hanno chiesto di utilizzare per il calcolo della perdita subita, nell’eventualità dell’emanazione di un nuovo decreto con il sistema dei contributi a fondo perduto, la differenza tra la media delle fatture emesse da luglio a dicembre 2020 e la media delle fatture emesse da luglio a dicembre 2019.

Questo perché “il diritto alla provvigione sorge quando l'azienda per la quale lavora l'Agente di Commercio consegna o fattura al cliente il prodotto o il servizio fornito o, al più tardi, nel momento in cui il cliente paga la fornitura del prodotto o servizio” e “il pagamento di questa provvigione, però, per effetto delle previsioni del Codice Civile, non avviene nel momento stesso in cui la stessa matura” ma, nella maggioranza dei casi in un mese successivo al trimestre, o al mese, di riferimento.

Inoltre in taluni settori con vendite stagionali (abbigliamento, calzature ecc..) le provvigioni vengono pagate anche con un anno di ritardo rispetto alla vendita.

L’utilizzo del criterio proposto, differenza tra la media delle fatture emesse da luglio a dicembre 2020 e la media delle fatture emesse da luglio a dicembre 2019, renderebbe più semplice comprendere la reale perdita di fatturato subita.

Il Governo non può più non tener conto di una Categoria che intermedia il 70% del Pil e voglia quindi aprire un confronto volto per superare la discriminazione sino ad oggi subita dalle Categorie.


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Fonte: USARCI

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