Il passaggio ad una società a responsabilità limitata viene visto, e non sempre a ragione, come una soluzione per godere di maggiori vantaggi fiscali rispetto alla ditta individuale.
Tralasciando le valutazioni più propriamente fiscali, che ciascun agente dovrà analizzare con un professionista di fiducia per stabilire se, nel caso concreto, esistano dei concreti vantaggi economici, il suddetto passaggio non è esente da insidie sotto molteplici aspetti.
Appare, pertanto, opportuno evidenziare le questioni più critiche affinché l’agente possa operare una scelta informata e consapevole.
Tanto premesso, andiamo a verificare quegli aspetti che, spesso, non vengono valutati perché ritenuti, a torto, meno importanti rispetto al mero calcolo economico. Per semplicità di seguito schematizzeremo i punti da tenere in grande considerazione nel momento in cui l’agente decide di mutare la propria ragione sociale da ditta individuale a Società a responsabilità Limitata:
1) La modifica della propria ragione sociale nei termini di cui sopra deve, obbligatoriamente, ottenere il consenso della Preponente. Il modo corretto con cui ottenere tale consenso è attraverso la cessione del contratto previsto dall’articolo 1406 del codice civile.
Domanda: Perché dovrei fare la cessione del contratto?
Risposta: Con la cessione del contratto conservo tutte le anzianità maturate ai fini delle indennità di fine rapporto.
D. A seguito della cessione del contratto la Preponente mi pagherà le indennità di fine rapporto?
R. No, il nuovo soggetto (S.r.l.) subentra nella posizione giuridica complessiva precedente (ditta individuale), ossia in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto ceduto, tra i quali è certamente ricompreso anche il diritto all’indennità di fine rapporto.
D. È necessario firmare un nuovo contratto?
R. No, il rapporto può proseguire con lo stesso contratto, ma occorre comunque sottoscrivere un atto da cui emerga l’accettazione della mandante al subentro del nuovo soggetto (in tale documento è possibile aggiungere anche clausole ad hoc, secondo le intenzioni delle parti. Per es. una espressa dichiarazione in cui la mandante riconosce al soggetto subentrante ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto, l’anzianità a far data dall’originario contratto).
2) Nell’ambito dell’attività di agenzia, spesso, gli agenti si avvalgono di subagenti, circostanza quest’ultima che, ove il contratto lo consenta, potrà realizzarsi anche operando sotto forma di società a responsabilità limitata con particolari attenzioni.
D. In qualità di Amministratore posso attribuire a me stesso, come persona fisica, un con[1]tratto di subagenzia?
R. No, in questo caso si realizzerebbe la immedesimazione organica con possibilità per la camera di commercio di inibire lo svolgimento dell’attività agenziale. Parimenti Enasarco, in caso di immedesimazione organica, non consente il versamento dei contributi previdenziali a vantaggio della persona fisica.
3) Il foro competente per le persone giuridiche non è quello previsto dall’art. 413 c.p.c. (domicilio dell’agente) bensì quello indicato nel contratto ovvero quello previsto dalle disposizioni generali sui contratti.
D. Operando come S.r.l., in caso di contenzioso processuale, posso usufruire del rito lavoro?
R. No, il rito lavoro è riservato alle persone fisiche, per le società è previsto il rito ordinario che prevede tempi e costi maggiori.
4) Operando come società di capitali bisogna sapere che tutte le circostanze riferibili alla persona fisica sono irrilevanti.
D. Sono un socio della S.r.l., ho raggiunto l’età pensionabile, posso recedere dal contrato di agenzia chiedendo le indennità di fine rapporto alla Preponente?
R. No, la Società non invecchia e non va in pensione.
D. Sono un socio della S.r.l., ho una invalidità totale e permanente posso recedere dal contratto di agenzia chiedendo le indennità di fine rapporto alla Preponente?
R. No.
5) La trasformazione da ditta individuale a S.r.l. ha un impatto diretto sulla posizione previdenziale Enasarco, dal momento che i versamenti contributivi personali vengono a cessare. Per gli agenti operanti in forma di società di capitali (S.p.A., S.r.l.) il Preponente e l’Agente devono versare un contributo assistenziale, rispettivamente del 3% e dell’1% su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Attraverso il contributo assistenziale la Fondazione eroga annualmente prestazioni integrative e assistenziali, ma non quelle previdenziali a favore della S.r.l.
D. Che succede se non ho maturato i requisiti minimi per il raggiungimento della Pensione di vecchiaia Enasarco?
R. Purtroppo, tutti i contributi versati andranno persi.
D. È prevista la totalizzazione dei contributi ver[1]sati all’Enasarco in altra forma di previdenza obbligatoria (INPS)?
R. NO.
D. Posso fare la contribuzione volontaria con Enasarco?
R. Si, La richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività come ditta individuale.
D. Operando come S.r.l. perdo il diritto alle prestazioni integrative ed alla Polizza Infortuni Enasarco?
R. Si, per ottenere tali prestazioni è necessario che il richiedente sia un agente in attività al momento dell’evento, e che, alla data della domanda, abbia almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni.
D. Devo comunicare la cessione del contratto di agenzia alla Fondazione Enasarco?
R. Si, compilando il modello apposito presente sul sito Enasarco.
6) In caso di fallimento della Preponente, la S.r.l., a differenza della ditta individuale, non è considerata un creditore privilegiato ma creditore chirografario.
D. Come creditore chirografario, nell’ambito dell’insinuazione fallimentare, ho possibilità di recuperare gli importi che la Preponente mi deve?
R. Per i creditori privilegiati, spesso, vi sono speranze di soddisfazione totale o parziale, mentre per i creditori chirografari le speranze sono pressoché nulle o scarse se non limitatamente, in casi fortunati, ad una soddisfazione parzialissima.
7) L’amministratore della S.r.l. deve essere una persona che possiede i requisiti professionali che permettono l’esercizio dell’attività di agente/rappresentante.
D. Se la società è composta da più legali rappresentanti devono possedere tutti i requisiti per l’esercizio dell’attività di agente/rappresentante?
R. Si tutti i componenti dell’organo amministrativo.
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