Enasarco, incerti i risparmi previdenziali dei 230.000 agenti di commercio

Aggiornamento 28/05/2021


A seguito di un ricorso promosso da Assopam, Anasf, Federagenti e Fiarc, in data 22 Aprile (corrente anno) la sezione XVI del Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza (nell’ambito del procedimento cautelare iscritto al n. 745- 1/2020 R.G.) in cui il Giudice Ciocca ha determinato le seguenti conclusioni (riportate integralmente): “Ricorrono parimenti i gravi motivi, risultando evidente il pregiudizio che potrebbero subire i ricorrenti, in conseguenza di una illegittima compressione del diritto di voto e della nomina di un organo amministrativo designato sulla base di una decisione invalida. Corrisponde, d’altronde, ad un interesse generale di ogni ente che la gestione avvenga nel rispetto delle disposizioni che l’ente stesso si è dato al fine di garantire il confronto democratico tra le diverse istanze operanti al suo interno".

"Al contrario, dalla sospensione della deliberazione della Commissione elettorale la fondazione non ricaverebbe alcun danno attesa la possibilità di attivazione dei meccanismi statutari per la sua valida sostituzione. Né rileva il prospettato “stallo” per la difficoltà di individuazione dei tre membri residui del Consiglio di Amministrazione in base alla parità di resti, risultando un problema di mero fatto, del tutto secondario al rispetto del diritto di voto e superabile mediante sistemi democratici che rispettino la proporzione delle forze in campo, tenendo peraltro conto che è stato anche richiesto un parere pro veritate proprio per far fronte ad una problematica che si era già paventata".

"Appaiono, quindi, sussistenti allo stato i presupposti per disporre la sospensione cautelare degli effetti della delibera con cui la Commissione elettorale della fondazione Enasarco, previa esclusione del voto di un delegato, ha proclamato gli eletti in data 28/12/2020. Le spese del procedimento cautelare vanno rimesse alla sentenza di merito.P.Q.M.:

  1. In accoglimento dell’istanza cautelare, sospende l’efficacia della delibera assunta dalla Commissione elettorale della Fondazione Enasarco del 28/12/2020
  2. Rimette alla sentenza di merito ogni determinazione sulle spese del presente subprocedimento cautelare"
Nonostante l’ordinanza abbia stabilito ciò che i ricorrenti hanno denunciato, nonostante gli inviti alla prudenza da parte dei Ministeri Vigilanti, nonostante le diffide di alcuni dei consiglieri a non procedere, nonostante l’annunciata assenza dei tre quinti del Collegio Sindacali tra cui la Presidente Ceribelli, alcuni amministratori hanno ritenuto opportuno celebrare un nuova riunione del consiglio di amministrazione.
In un ente di previdenza così importate e vigilato da ben due ministeri, come sia possibile che ciò accada? Inoltre come mai i sessanta eletti nell’assemblea dei delegati, responsabili e deputati alla guida dell’ente, sono tenuti fuori da tutte le corrispondenze ufficiali? In un contesto così incerto, si sta pensando seriamente a salvaguardare e tutelare i fondi previdenziali dei 230.000 agenti di commercio? I dubbi sono tanti ma lasciamo ai posteri l’ardua sentenza.


Fonte: Affaritaliani

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