Assegno temporaneo figli: domande al via il 1 luglio

Aggiornamento 23/06/2021

Prime istruzioni INPS per le domande dell'assegno unico figli in forma "temporanea" per autonomi e disoccupati . Pronta la piattaforma . Per chi riceve il RDC andrà nella carta

L'assegno unico temporaneo per i figli minori di autonomi e disoccupati è pronto a partire come annunciato, dal 1 luglio 2021 .

Lo ha preannunciato il presidente INPS Tridico ieri in audizione alla Camera e sono giunte in serata le istruzioni ufficiali dell'Istituto sui requisiti e le modalita operative con il messaggio 2371 2021 . L'istituto si riserva comunque di precisare altri aspetti con una specifica e completa circolare.

Si ricorda che questo nuovo sostegno per le famiglie con figli è stato introdotto per il periodo luglio- dicembre 2021 , in attesa della realizzazione della egge 1° aprile 2021, n. 46 “Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale per i figli minori”. E' rivolto alle categorie che non ricevono gli assegni al nucleo familiare e ha precisi limiti ISEE.

L'assegno unico universale dal 2022 inceve, sarà destinato a tutte le categorie senza limitazioni di reddito e dovrà sostituire prorgressivamente tutte le misure attualmente previste, compresi assegni familiari e detrazioni per i figli a carico.

Requisiti e limiti ISEE previsti

L’Assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo
  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale
  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021

Importo dell’Assegno temporaneo

L’importo mensile è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021 (scaricabile QUI) che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Presentazione delle domande

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La domanda dovrà essere inoltrata A PARTIRE DAL 1 LUGLIO una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi
presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Fino al 30 settembre 2021, la decorrenza corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Compatibilità dell’Assegno temporaneo

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e Altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome dagli Enti locali.

Sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:
  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
  2. assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
  3. premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
  4. fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
  5. detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
  6. assegni familiari di cui al DPR 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi)
Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente nella CARTA RDC , fino a concorrenza dell’importo dell’assegno temporaneo spettante in ciascuna mensilità.

Per gli ulteriori aspetti di dettaglio riguardanti l’Assegno temporaneo, si rinvia ad apposita circolare di prossima pubblicazione.

Fonte: FISCO&TASSE

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