Sono esclusi dalla concessione del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (23 marzo 2021) o che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data. Sono altresì esclusi i soggetti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria (art. 1, D.L. n. 41/2021, convertito dalla L. n. 69/2021).
L’Agenzia delle Entrate, in data 24 giungo 2021, ha pubblicato alcune risposte relative al suddetto contributo a fondo perduto con cui ricorda, in via preliminare, che la circolare n. 5/2021, appositamente dedicata a tale contributo, ha affermato che, per quanto non specificatamente esaminato e tenuto conto delle differenze del contributo “Sostegni” rispetto al contributo a fondo perduto dell’art. 25, DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”), restano applicabili i chiarimenti già forniti con le circolari nn. 15/2020 e 22/2020.
Tra le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, segnaliamo quella relativa al Regime forfetario: con la risposta numero 443 viene affermato che il contributo a fondo perduto del “Decreto Sostegni” non rileva ai fini della determinazione della soglia dei ricavi/compensi per l’accesso al regime forfetario.
Su TrovoAgente.it troverai tantissime offerte di lavoro in Italia o all'Estero per agenti di commercio e venditori. Puoi liberamente consultare migliaia di annunci di lavoro, inoltre con una semplice registrazione gratuita potrai ricevere sempre tutte le nuove offerte di lavoro direttamente nella tua casella di posta elettronica.
Convenzioni Agenti