Agenti di commercio: Decreto Sostegni-bis – Contributo a fondo perduto alternativo

Aggiornamento 08/07/2021

Fino al 2 settembre 2021, è possibile presentare istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 15, Dl n. 73/2021) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, quindi anche Agenti e Rappresentanti di Commercio, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Si ricorda, infatti, che la misura del Contributo a fondo perduto del Decreto “Sostegni-bis” rivolta ai titolari di Partita IVA, e quindi anche agli Agenti di Commercio, è suddivisa in tre tipologie:

  1. Automatico, per coloro che hanno già ottenuto il precedente contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni
  2. Alternativo al precedente, parametrato sul periodo compreso tra il 01 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e per il quale è necessario presentare istanza
  3. Contributo Aggiuntivo, parametrato al risultato dell’esercizio 2020 rispetto al 2019
Dal 16 giugno scorso vengono erogati i contributi a fondo perduto automatici, invece, dal 05 luglio e fino al 2 settembre è possibile presentare istanza per il contributo a fondo perduto alternativo.
Dal 5 luglio e fino al 2 settembre, gli agenti interessati potranno presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate (CLICCA QUI per accedere), mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline (CLICCA QUI per accedere) può essere effettuata a partire dal 7 luglio 2021 e fino al 2 settembre.

A chi spetta il contributo a fondo perduto alternativo

Tra i soggetti che possono richiedere il contributo a fondo perduto alternativo rientrano i titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, quindi anche Agenti e Rappresentanti di Commercio, con i seguenti requisiti:
  • Aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro
  • Aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 01 aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020
In base a quanto stabilito dal Decreto “Sostegni-bis”, il nuovo contributo è alternativo al contributo “automatico” (articolo 1, commi da 1 a 3, del Dl 73/2021), di recente erogato a tutti i soggetti che avevano ottenuto il contributo Sostegni nei mesi di aprile e maggio scorsi. Quindi, chi ha i requisiti previsti per ottenere questo nuovo contributo ma ha già ottenuto il contributo “Sostegni-bis automatico”, potrà ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato.

Il contributo non spetta, invece, ai soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici (art. 74 del TUIR), agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

Come si calcola il contributo a fondo perduto alternativo

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo spettante, la differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per una percentuale diversa, a seconda che il richiedente abbia precedentemente ottenuto o meno il contributo “Sostegni-bis automatico” e a seconda della fascia di ricavi 2019.

Se il richiedente ha ottenuto il contributo “Sostegni-bis automatico”, le percentuali vanno dal 60% per i soggetti più piccoli (fino a 100.000 euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi (oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30%.

Se il richiedente, invece, non ha ottenuto il contributo “Sostegni-bis automatico”, le percentuali vanno dal 90% per i soggetti più piccoli al 30% dei soggetti più grandi, passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%.

Per il contributo a fondo perduto alternativo non è previsto un importo di contributo minimo, mentre l’importo massimo ottenibile è pari a 150.000 euro. Anche in questo caso il richiedente può scegliere tra l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24.

Scarica il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate

CLICCA QUI per consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate

Scarica il modello dell’istanza


Fonte: FNAARC

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