Agenti di commercio: Decreto Sostegni-bis – Contributo a fondo perduto alternativo
Aggiornamento 08/07/2021
Fino al 2 settembre 2021, è possibile presentare istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 15, Dl n. 73/2021) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, quindi anche Agenti e Rappresentanti di Commercio, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Si ricorda, infatti, che la misura del Contributo a fondo perduto del Decreto “Sostegni-bis” rivolta ai titolari di Partita IVA, e quindi anche agli Agenti di Commercio, è suddivisa in tre tipologie:
- Automatico, per coloro che hanno già ottenuto il precedente contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni
- Alternativo al precedente, parametrato sul periodo compreso tra il 01 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e per il quale è necessario presentare istanza
- Contributo Aggiuntivo, parametrato al risultato dell’esercizio 2020 rispetto al 2019
Dal 16 giugno scorso vengono erogati i contributi a fondo perduto automatici, invece, dal 05 luglio e fino al 2 settembre è possibile presentare istanza per il
contributo a fondo perduto alternativo.
Dal 5 luglio e fino al 2 settembre, gli agenti interessati potranno presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate (CLICCA QUI per accedere), mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline (CLICCA QUI per accedere) può essere effettuata a partire dal 7 luglio 2021 e fino al 2 settembre.
A chi spetta il contributo a fondo perduto alternativo
Tra i soggetti che possono richiedere il contributo a fondo perduto alternativo rientrano i titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, quindi anche
Agenti e Rappresentanti di Commercio, con i seguenti requisiti:
- Aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro
- Aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 01 aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020
In base a quanto stabilito dal Decreto “Sostegni-bis”, il nuovo contributo è alternativo al contributo “automatico” (articolo 1, commi da 1 a 3, del Dl 73/2021), di recente erogato a tutti i soggetti che avevano ottenuto il contributo Sostegni nei mesi di aprile e maggio scorsi. Quindi, chi ha i requisiti previsti per ottenere questo nuovo contributo ma ha già ottenuto il contributo “Sostegni-bis automatico”, potrà ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato.
Il contributo non spetta, invece, ai soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici (art. 74 del TUIR), agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
Come si calcola il contributo a fondo perduto alternativo
Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo spettante, la differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per una percentuale diversa, a seconda che il richiedente abbia precedentemente ottenuto o meno il contributo “Sostegni-bis automatico” e a seconda della fascia di ricavi 2019.
Se il richiedente ha ottenuto il contributo “Sostegni-bis automatico”, le percentuali vanno dal 60% per i soggetti più piccoli (fino a 100.000 euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi (oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30%.
Se il richiedente, invece, non ha ottenuto il contributo “Sostegni-bis automatico”, le percentuali vanno dal 90% per i soggetti più piccoli al 30% dei soggetti più grandi, passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%.
Per il contributo a fondo perduto alternativo non è previsto un importo di contributo minimo, mentre l’importo massimo ottenibile è pari a 150.000 euro. Anche in questo caso il richiedente può scegliere tra l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24.
Fonte: FNAARC
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