AGENTI DI COMMERCIO: Contributo a fondo perduto “perequativo” - campi e scadenza della dichiarazione dei redditi
Aggiornamento 08/09/2021
Il contributo “perequativo” rientra tra le misure di aiuto per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, infatti, ricordiamo che la misura del Contributo a fondo perduto del Decreto “Sostegni-bis” rivolta ai titolari di Partita IVA.
Il contributo “perequativo” rientra tra le misure di aiuto per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, infatti, ricordiamo che la misura del Contributo a fondo perduto del Decreto “Sostegni-bis” rivolta ai titolari di Partita IVA è stata suddivisa in tre tipologie:
- automatico, già riconosciuto ai beneficiari
- alternativo, per cui è possibile presentare istanza per la richiesta fino al 2 settembre 2021
- perequativo, parametrato al risultato dell’esercizio
Il contributo in esame si basa sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo “perequativo”, infatti, verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. L’istanza per il riconoscimento del contributo potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
Per ottenere il contributo “perequativo” dovrà essere presentata un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, al momento si è in attesa di un nuovo provvedimento con tutti i dettagli. Tuttavia, la possibilità di presentare l’istanza è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021.
Sono state presentate richieste per prorogare il termine di presentazione, ma non è stato emanato alcun nuovo decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. Pertanto, la scadenza del termine del 10 settembre dovrà essere rispettata per i soggetti che hanno intenzione di fare istanza per il contributo “perequativo”.
Beneficiari, misura e modalità del contributo “perequativo”
Il contributo “perequativo” spetta a tutti i soggetti che:
- svolgono attività d’impresa
- esercitano arte o professione
- producono reddito agrario
- titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, quindi anche Agenti e Rappresentanti di Commercio
Il contributo spetta esclusivamente a soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (quindi, nel 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Il contributo in esame spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. L’importo del contributo in esame non potrà essere superiore alla soglia massima di 150.000 euro, così come previsto per gli altri contributi a fondo perduto, mentre non è prevista una soglia minima erogabile. Il contributo potrà essere ricevuto in denaro o sotto forma di credito d’imposta.
Documentazione necessaria e scadenze
La possibilità di presentare l’istanza per il Contributo a fondo perduto “perequativo” è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2021.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che definirà la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha definito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.
Per maggiori dettagli:
Provvedimento dell’Agenzia delle entrate
Allegato A del provvedimento
In caso di decesso del professionista, gli eredi hanno diritto al contributo?
L’Agenzia delle Entrate rileva che, per poter usufruire del contributo a fondo perduto, occorre, quale ulteriore requisito, che la relativa attività sia in corso alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021) e che, per appurare la cessazione dell’attività, si prescinda dalla volontà del soggetto di cessare la stessa. La cessazione dell’attività si verifica quindi, in ogni caso, anche laddove abbia luogo il decesso del professionista.
Pertanto, nel caso in cui il decesso del professionista si sia verificato in data anteriore al 23 marzo 2021, a tale data l’attività svolta dallo stesso deve considerarsi effettivamente cessata.
Infatti è espressamente chiarito che “il soggetto richiedente il contributo non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell’istanza ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021.
Fonte: F.N.A.A.R.C. (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio)
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