Dal 15 ottobre Green Pass obbligatorio di fatto per gli Agenti di Commercio

Aggiornamento 30/09/2021

Anche gli agenti (come i fornitori o i collaboratori esterni di una azienda) dovranno esserne in possesso in quanto potrebbe essergli richiesto per accedere presso i locali della preponente o presso la clientela.

E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto legge 127 il quale prevede che a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la Certificazione verde Covid-19 (cioè il cd. green pass) sarà obbligatoria per l’accesso in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

Pertanto sia i lavoratori del settore pubblico che del settore privato per accedere al luogo di lavoro, dal 15 ottobre sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il Certificato Verde. Il controllo spetta ai datori di lavoro che devono altresì assicurare il rispetto di tutte le altre prescrizioni ed individuare nell’ambito dell’organizzazione aziendale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. A tal fine entro il 15 ottobre ogni datore di lavoro deve definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli dovrebbero essere effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro (anche con modalità a campione). Più esattamente il decreto prevede l’obbligo di green pass anche per tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa all’interno di un ufficio privato.

Ciò vuol dire quindi che anche gli agenti (come i fornitori o i collaboratori esterni di una azienda) dovranno esserne in possesso in quanto potrebbe essergli richiesto per accedere presso i locali della preponente o presso la clientela. L’obbligo del green pass ovviamente non sussiste per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Se è pacifico che il controllo del possesso del green pass da parte dei lavoratori dipendenti ricada sul datore di lavoro, la questione non è così lineare per le partite Iva. E’ ovvio comunque che se l’azienda preponente convoca una riunione aziendale in presenza rientra nel suo potere di controllo verificare che tutti coloro che accedono alla struttura per tale motivo siano in regola con la certificazione.

Il decreto prevede anche l’obbligo per le farmacie di effettuare tamponi rapidi ed antigenici a prezzi calmierati (€ 15). La Federagenti concorda sull’importanza di una strategia che finalmente faccia uscire il paese dall’emergenza sanitaria, senza il rischio di ricadute e chiusure. Auspica naturalmente che sia realmente assicurata anche ai lavoratori autonomi la possibilità di accedere ai tamponi a prezzi calmierati. L’importante è tornare a lavorare in sicurezza ed a crescere nel più breve tempo possibile.


Fonte: Federagenti

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