Agenti di Commercio - Compensi erogati e percepiti da contribuenti minimi

Aggiornamento 15/12/2021

Quando l'operazione è svolta a favore di professionisti o agenti di commercio in regime di contabilità ordinaria, agiscono nelle vesti di sostituti d’imposta e sono obbligati a operare e versare la ritenuta.

Ambito applicativo - Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, introdotto dall’art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98, detto anche regime dei minimi, è stato abrogato dalla Legge di Stabilità 2016. Il regime, tuttavia, resta in vigore fino alla scadenza naturale (termine del quinquennio o raggiungimento del 35° anno d'età) per coloro che:

  • hanno iniziato l'attività entro il 31.12.2015;
  • lo applicavano già da prima.
Resta ferma la possibilità transitare nel nuovo regime forfetario (L. 190/2014 e succ. mod.), applicando l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5% per gli anni mancanti al raggiungimento del quinquennio.
I soggetti che ancora usufruiscono di questo regime agevolato, oltre beneficiare dell’imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali comunali e regionali pari al 5%, sono esenti da obblighi contabili di tenuta e registrazione dei documenti fiscali, da obblighi di liquidazione e versamento Iva, dagli studi di settore e dalla compilazione e trasmissione di altre comunicazioni dichiarative.

Compensi percepiti: obblighi dichiarativi - Il committente in regime di contabilità ordinaria, che eroga compensi a contribuenti in regime dei “minimi”, non deve operare la ritenuta d’acconto, né indicare l’importo nell’ambito del modello 770. Dovrà unicamente compilare la certificazione CU, avendo cura di segnalare al punto 4, l’intero importo corrisposto ancorché non assoggettato a prelievo sostitutivo.
Se il committente, che eroga la prestazione al contribuente in regime dei “minimi”, adotta il regime forfetario, egli oltre a non dover applicare la ritenuta, non dovrà compilare né il modello 770, né la certificazione CU, bensì unicamente il quadro RS nel modello Redditi – Redditi Persone fisiche, esponendo il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo pagato.
Infine, se il committente che eroga il compenso opera a sua volta nell’ambito del regime dei minimi, oltre a non dover applicare la ritenuta, dovrà rilasciare la certificazione unica CU, ma non compilare il modello 770.

Compensi erogati: obblighi dichiarativi - Il contribuente in regime dei minimi che riceve una fattura da un professionista (o agente di commercio) in regime di contabilità ordinaria, è soggetto all’obbligo di operare e versare la ritenuta d’acconto, certificare il compenso attraverso la compilazione e l’invio della certificazione unica CU, nonché presentare il modello 770.
Se la fattura viene emessa da un contribuente in regime forfetario, il contribuente in regime dei minimi che la riceve ed eroga il compenso non deve operare la ritenuta, ma compilare la certificazione unica CU. Non deve neanche presentare il modello 770.
Infine, se il compenso viene erogato dal contribuente in regime dei minimi a un altro contribuente minimo, dovrà rilasciare la certificazione unica CU, ma non compilare il modello 770.



Fonte: RatioQuotidiano.com

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