Entro il 31 dicembre 2021 gli intermediari devono provvedere a presentare, se non già presentata lo scorso anno, al committente/preponente/casa mandante la dichiarazione di avvalersi dell’opera di dipendenti o terzi, al fine dell’applicazione della ritenuta in misura ridotta.
La dichiarazione ha validità fino a revoca della stessa oppure fino alla perdita dei requisiti che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta (art. 27 D.lgs 175/2014).
Ricordiamo che a norma dell’art. 25 bis del DPR 600/73 i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, ovvero:
- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo,
- le società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate,
- le associazioni costituite da artisti e professionisti,
- le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell’articolo 87 Tuir,
i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta di acconto del 23% (corrispondente al primo scaglione di reddito Irpef) sul 50% o sul 20% della provvigione corrisposta.
La ritenuta ridotta di applica a condizione che il percipiente dichiari di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, come definiti dal DM 16.4.83:
- Dipendenti: Soggetti che prestano attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione dell’intermediario.
- Terzi: Soggetti che, senza vincolo di subordinazione, collaborano con l’intermediario (agenti, subagenti, mediatori, procacciatori e figure similari). Si considerano tali anche i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività commerciale e gli associati in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente da lavoro.
Per poter godere dell’applicazione della ritenuta ridotta, il percipiente (agente) deve inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione in carta semplice entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo, Scarica Gratis il Fac-simile, da inviare tramite raccomandata A/R o via PEC.
Esempio pratico
Quindi, supponendo che le provvigioni da pagare siano di € 1.000,00, la ritenuta da applicare è pari al 23% del 50% di € 1000,00, cioè 500 x 23% = € 115,00.
Se i percipienti o sostituiti d’imposta dichiarano ai loro, preponenti o mandanti che, nell'esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni, riprendendo quindi l’esempio, la ritenuta da applicare è pari al 23% del 20% di € 1.000,00, cioè 200 x 23% = € 46,00.
1) Circolare 31/E a proposito delle modalità di comunicazione ritenuta ridotta
Si ritiene utile riportare testualmente il contenuto della circolare che al punto 18, a proposito degli agenti, consente l'applicazione delle semplificazioni previste dal decreto legislativo 175/2014 anche in mancanza del decreto attuativo.
"RITENUTE SU AGENTI - COMUNICAZIONE DI AVVALERSI DI DIPENDENTI O TERZI (ARTICOLO 27)
L’art. 25-bis, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti all’atto del pagamento delle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, salve le eccezioni previste nell’articolo medesimo.
Per espressa previsione del secondo comma, la base imponibile della ritenuta è pari al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell’esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è pari al venti per cento dell’ammontare delle provvigioni stesse.
L’attuale disciplina della dichiarazione, cui è subordinata l’applicazione della ritenuta sul 20 per cento della provvigione, è dettata dal D.M. 16 aprile 1983, previsto dal settimo comma dell’art. 25-bis.
Al riguardo, si evidenzia che l’art. 3 del DM. 16 aprile 1983 prevede, tra le altre cose, che:
- la dichiarazione debba essere spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (primo comma);
- se le condizioni previste per la riduzione al venti per cento della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate. Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni (secondo comma);
- se per l'anno o frazione di anno in cui ha inizio l'attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della riduzione al venti per cento della base imponibile delle ritenute, deve farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o alla eseguita mediazione (terzo comma).
In tale contesto, l’art. 27 del decreto sostituisce il settimo comma dell’art. 25-bis in esame, stabilendo che il decreto di attuazione dovrà prevedere che la dichiarazione:
- possa essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata (secondo periodo);
- non possa avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente (terzo periodo).
Sebbene l’attuazione dell’art. 27 del decreto sia demandata a un decreto ministeriale di attuazione, si ritiene che – nelle more dell’adozione del decreto di attuazione e coerentemente con le finalità di semplificazione della legge delega – sia possibile la trasmissione della dichiarazione prevista dal D.M. 16 aprile 1983 anche tramite posta elettronica certificata, rispettando comunque i termini ivi previsti.
La dichiarazione, trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, conserverà validità al fini dell’applicazione della ritenuta sul venti per cento dell’ammontare delle provvigioni anche oltre l’anno cui si riferisce.
In altri termini, le dichiarazioni inviate dall’agente e dalle altre figure previste dall’art. 25-bis entro il 31 dicembre 2013 o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti, oppure ancora entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o alla esecuzione della mediazione conservano validità fino alla perdita dei requisiti.
Pertanto, in tali casi, nel presupposto del mantenimento dei requisiti previsti dal D.M. 16 aprile 1983, non dovrà essere nuovamente inviata la dichiarazione entro il 31 dicembre 2014.
Rimane fermo l’obbligo di dichiarare con le medesime modalità il venire meno delle predette condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano.
Sono salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione dell’art. 27 del decreto.
Sanzioni
Per quanto concerne le sanzioni, l’ultimo periodo del settimo comma dell’art. 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, come sostituito dall’art. 27 in esame, prevede che “L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471, e successive modificazioni”. La disposizione sostituita prevedeva che “In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.”
Nella relazione illustrativa al decreto è specificato che l’omessa comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro. Si tratta della sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 471 del 1997 per la “omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”.
Al riguardo, considerato che un’eventuale dichiarazione non veritiera circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta ha i medesimi effetti dell’omessa comunicazione del venir meno dei presupposti stessi, e rilevato che la riportata lett. a) del comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. n. 471 del 1997 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa anche in caso di “invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”, si ritiene che tale sanzione sia applicabile anche nel caso in cui la dichiarazione dell’agente o delle altre figure previste sia incompleta o non veritiera.
In applicazione dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 per le dichiarazioni non veritiere inviate prima dell’entrata in vigore del decreto si applica, se più favorevole, la sanzione amministrativa prevista dal settimo comma dell’art. 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, come sostituito dall’art. 27 del decreto, salvo che il provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo."
Scarica Gratis Dichiarazione ritenuta ridotta agenti di commercio il Fac-simile della dichiarazione ritenuta ridotta agenti di commercio da inviare entro il 31 dicembre per l'anno successivo o entro 15 giorni dalle modifiche.