Secondo l'art 49 commi da 1 a 3 bis del Dlgs n 231/2007 dal 1° gennaio 2022 il divieto di uso del contante scatta quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Si precisa che il trasferimento, a prescindere dalla causa o dal titolo, è vietato anche quando avviene con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Si considera frazionata un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al tetto stabilito, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a quel limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale.
I passaggi superiori al limite possono avvenire esclusivamente attraverso banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento
Il MEF Ministero delle finanze con risposta a Faq n 7 ha fornito chiarimenti in merito all'uso del contante rispondendo al seguente quesito: "Quale è il significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?
L’avverbio “complessivamente”, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 2.000 euro (a decorrere dal 1° gennaio 2022 tale soglia sarà pari a 1.000 euro), a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
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